Dal 1° gennaio 2026, oltre a prevedere l’abbassamento dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, il disegno di legge di bilancio 2026, in corso di esame parlamentare, prevede una riduzione di 440 euro della detrazione per oneri per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro (si veda “Dall’anno prossimo aliquota IRPEF del secondo scaglione ridotta dal 35% al 33%” del 24 ottobre 2025). Detta riduzione determinerebbe, secondo la nota di lettura di novembre 2025 n. 291 del Servizio del Bilancio del Senato, una variazione del gettito IRPEF, di competenza annua, di circa +12,6 milioni di euro (contro una variazione del gettito IRPEF pari a circa -2.962,5 milioni di euro derivante dall’abbassamento dell’aliquota IRPEF, oltre alla variazione in diminuzione delle addizionali regionali e comunali).

Mediante l’inserimento del comma 5-bis all’art. 16-ter del TUIR verrebbe previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), la detrazione IRPEF spettante sia diminuita di 440 euro per:
– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR (sarebbero impattati dalla riduzione, ad esempio, gli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese per asili nido, le spese scolastiche e universitarie, così come le erogazioni liberali disciplinate dall’art. 15 comma 1 del TUIR che danno diritto alla detrazione IRPEF nella misura del 19%);
– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 comma 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Detta riduzione non riguarderebbe, oltre alle spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR:
– le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
– le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
– le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
– le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
– le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi” (ad esempio, la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica, c.d. “ecobonus”, di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, c.d. “sismabonus”, di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013);
– le detrazioni che competono in misura diversa dal 19%, come ad esempio quella previste dall’art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017 per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore nella misura del 30% (o 35% qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato), quella spettante forfetariamente per le spese di mantenimento dei cani guida dei non vedenti, di cui all’art. 15 comma 1-quater del TUIR o la detrazione del 30% spettante per gli investimenti in start up innovative, di cui all’art. 29 del DL 179/2012.

Giova evidenziare che il nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter del TUIR prevede espressamente che “per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri” sia determinata “tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis”.

Dal periodo d’imposta 2026, di conseguenza, il calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall’art. 16-ter del TUIR e dall’art. 15 comma 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:
– dal 1° gennaio 2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare del contribuente (art. 16-ter del TUIR);
– dal 1° gennaio 2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro (art. 15 comma 3-bis del TUIR).
Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese, il che rende alquanto complesso fare anche soltanto delle stime delle agevolazioni fiscali spettanti negli anni futuri.

FONTE: Eutekne Info

Arianna ZENI

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