La disciplina dei buoni pasto, attualmente prevista dal DM 7 giugno 2017, viene trasfusa nell’art. 131 del DLgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e nel relativo Allegato II.17.
Tale Allegato, come precisato nella Relazione illustrativa al DLgs. 36/2023, riproduce la disciplina integralmente regolamentare, in tema di servizi sostitutivi di mensa mediante i c.d. buoni pasto, già contenuta nel DM 7 giugno 2017 n. 122, attuativo dell’art. 144 del vigente DLgs. n. 50/2016.
Dal 1° luglio 2023 è quindi prevista l’abrogazione del DM 7 giugno 2017 (art. 226 comma 3 lettera e) del DLgs. 36/2023).
Si evidenzia che la nozione di buoni pasto in esame assume rilevanza anche ai fini fiscali, posto che l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR – che prevede la non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto fino all’importo giornaliero di 4 euro per quelli cartacei e di 8 euro per quelli elettronici – fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 118/2006 e risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 123/2021), che sono ora disciplinate dall’art. 131 del DLgs. 36/2023 e dal citato Allegato.
In linea di massima, come si legge nel dossier, la disciplina dei servizi sostitutivi di mensa non presenta innovazioni sostanziali rispetto a quanto previsto dall’attuale art. 144.
L’art. 131, denominato “servizi sostitutivi di mensa”, al comma 6 dispone che “L’allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. (..). In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.17 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.
Fermo restando quanto sopra esposto, l’art. 2 comma 1 lettera c) dell’Allegato II.17 – analogamente all’art. 2 comma 1 lett. c) del DM 7 giugno 2017 n. 122 – definisce “buono pasto” il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce:
– al titolare, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono;
– all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Ai sensi dell’art. 4 del citato Allegato (analogo all’art. 4 del DM 7 giugno 2017), i buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (vale a dire, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’IVA) e consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Viene, inoltre, confermato che i buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale.
Il limite di otto buoni non rileva per l’esenzione fiscale
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 6/2019, il summenzionato divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 4 euro e 8 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dal citato art. 51 comma 2 lettera c) del TUIR (si veda “Buoni pasto, per l’esenzione fiscale non rileva il limite di otto” del 13 febbraio 2019).
Fonte: Eutekne INFO
Pamela ALBERTI