In attesa di conoscere se il Consiglio dell’Unione europea deciderà di accogliere integralmente la proposta della Commissione Ue (2021/0357) in ordine alla proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica con estensione ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, gli operatori sanitari e i loro consulenti si stanno domandando se dal 1° gennaio del prossimo anno decadrà il divieto di emissione di e-fatture che ha interessato il settore negli ultimi tre periodi d’imposta.
È opportuno rammentare ancora una volta, in questa sede, che non possono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio nel 2019, 2020 e 2021:
– i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
– i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018).
Tale divieto si era reso necessario in conseguenza dei rilievi sollevati dal Garante per la protezione dei dati personali, che, con provv. 20 dicembre 2018 n. 511, aveva sottolineato come le “maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica, si riscontrano in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie o emesse da esercenti la professione forense”; si tratta, infatti, di documenti “che comportano il trattamento di dati sulla salute e relativi a condanne penali e reati, di regola non direttamente rilevante a fini fiscali, ma connesso alle descrizioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione”. Le osservazioni dell’Autorità garante trovavano fondamento nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 679 e, in modo particolare, dell’art. 9 dello stesso regolamento, che vieta, tra l’altro, il trattamento di dati relativi alla salute.
L’ultima proroga del divieto era stata introdotta a opera della legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1105 della L. 30 dicembre 2020 n. 178), posto che non erano ancora state individuate, allora, modalità specifiche per l’emissione dei file XML tramite SdI da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. I dati fiscali trasmessi al Sistema TS potevano quindi essere utilizzati “solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva” (cfr. “Schede di lettura”, legge di bilancio 2021, A.C. 2790-bis).
L’esclusione dal “circuito” della fatturazione elettronica ha comportato, fra l’altro, l’impossibilità di far rientrare, per il momento, dette operazioni nell’ambito del programma di assistenza on line che vede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei documenti IVA (art. 4 del DLgs. 127/2015). Va detto peraltro che, in considerazione dell’attività svolta, e del fatto che le prestazioni in esame sono generalmente caratterizzate dall’esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72, i soggetti passivi in questione non sarebbero stati comunque verosimilmente interessati a beneficiare della precompilazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche o dei modelli F24 per il versamento dell’imposta.
Benché allo stato attuale (nonostante si sia giunti ormai in prossimità della fine dell’anno) non sia ancora possibile conoscere se siano previste ulteriori proroghe del divieto, scorrendo la citata proposta della Commissione Ue 2021/0357 si comprende come un’estensione dell’ambito applicativo della fatturazione elettronica – nella specie si fa riferimento ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ma il principio potrebbe essere valido anche con riferimento alle prestazioni sanitarie – consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di disporre di un “quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”. Quadro che si arricchirà, dal 2022, per effetto delle nuove disposizioni in tema di esterometro, anche dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che, dovendo transitare attraverso il Sistema di Interscambio, saranno messi tempestivamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Se, dunque, dal prossimo anno l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di individuare specifiche modalità per l’emissione delle e-fatture tramite SdI da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, atte a garantire la tutela del trattamento dei dati sulla salute, è ragionevole ipotizzare che non venga proposta un’ulteriore proroga del divieto di fatturazione elettronica.
Sebbene sia presumibile che ogni determinazione in merito venga presa successivamente alla decisione del Consiglio Ue in ordine alla proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica, sarebbe comunque auspicabile che possa essere riconosciuto un periodo transitorio, che consenta ai soggetti interessati di adeguare software e procedure al nuovo possibile obbligo.
Fonte: Eutekne INFO
Luca BILANCINI