Con un comunicato recentemente diffuso sul proprio portale,
la Cassa di previdenza forense ha reso noto di aver deliberato, per il
tramite del Comitato dei Delegati in seno al medesimo ente
previdenziale, un nuovo Regolamento che prevede l’introduzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2024,
del sistema di calcolo contributivo per determinare gli importi degli
assegni pensionistici. La parola spetta ora ai Ministeri vigilanti che
dovranno dare il via libera al nuovo regolamento.
Si tratta di una
misura importante, adottata anche per far fronte alle mutate esigenze e
rispondere alle previsioni emerse dall’ultimo bilancio tecnico
attuariale a 30 anni che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilità finanziaria del sistema.
In estrema sintesi, va detto che il sistema di calcolo contributivo, già introdotto con la riforma “Dini” nel 1995 (art. 1 comma 6 della L. 335/95), prevede quali parametri per il calcolo della pensione il montante contributivo accumulato in tutto il periodo di versamento, nonché l’età del soggetto alla data di decorrenza della pensione ai fini della individuazione del coefficiente di calcolo.
Ciò premesso, nel comunicato si rende noto che il metodo contributivo troverà un’immediata applicazione integrale solo per i professionisti che si iscriveranno alla Cassa Forense a partire dal 2024.
Per coloro che alla data del 31 dicembre 2023 risultano già iscritti alla Cassa, il nuovo regolamento prevede invece due soluzioni differenti, che trovano applicazione in base agli anni di iscrizione.
In
particolare, per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a
18 anni alla predetta data, verrà applicato un sistema di calcolo c.d.
“misto”, equivalente al contributivo pro rata. In pratica, nel calcolo dell’assegno pensionistico si terrà conto del sistema retributivo
per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma (che avverrà
il 1° gennaio 2024), mentre per gli anni successivi troverà
applicazione il sistema contributivo.
Per gli avvocati già iscritti, con un’anzianità di almeno 18 anni al
31 dicembre 2023, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema
retributivo, seppur con una riduzione del coefficiente di rendimento per
il calcolo della pensione che passerà dallo 1,40% all’ 1,30%, solo per
gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.
Sempre sotto il profilo tecnico previdenziale, l’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà innalzata al 16% dal 2024 e al 17% dal 2026, mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da 3.000 a 2.200 euro.
Ancora, il nuovo regolamento stabilisce che nei primi 4 anni la
contribuzione soggettiva sarà direttamente proporzionale al reddito
professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo, mentre dal
quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50%.
L’aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene poi elevata dal 10 al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali.
L’impianto della riforma, per la parte relativa ai contributi, viene in seguito completato da un innalzamento dal 7,5% al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale, i quali potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà.
Per
quanto riguarda l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia
anticipata e anzianità, la Cassa Forense rende noto che le attuali
regole restano invariate.
Invece, per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).
L’adeguatezza
delle prestazioni per i nuovi iscritti resterà comunque garantita da un
meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un
punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.
Per i casi di maternità, adozione e paternità è previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica. Ciò determinerà un aumento delle pensioni di vecchiaia (o delle quote di pensione) calcolate con il sistema contributivo.
Infine, l’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a 9.000 euro annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.
Fonte: Eutekne INFO
Luca MAMONE