Come segnalato all’indomani della sua approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri (si veda “Dal Governo misure per razionalizzare l’imposta sulle successioni e donazioni” del 10 aprile 2024), lo schema di DLgs. per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA ha introdotto, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 10 della L. 111/2023, una serie di novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Tra gli interventi modificativi (i quali avranno effetto dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data) figurano le disposizioni inerenti alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione e alla riduzione della mole di documenti che il dichiarante è tenuto ad allegare alla stessa.
Quanto al primo profilo, i commi 1 e 3 dell’art. 28 del DLgs. 346/90 vengono, rispettivamente, sostituiti dalla previsione dell’obbligo di:
– presentare la dichiarazione di successione con modalità telematica, salva la possibilità, per i soli soggetti non residenti, di spedire la dichiarazione mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, che si fa coincidere con la data di presentazione della dichiarazione (in base al testo previgente, la dichiarazione di successione doveva essere presentata “all’ufficio del registro competente” o spedita al medesimo per raccomandata);
– redigere la dichiarazione di successione, a pena di nullità, sul modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sottoscritto da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale (viene, dunque, soppresso il precedente riferimento allo “stampato fornito dall’ufficio del registro” o “al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”).
Le novità sopra elencate rappresentano un adeguamento a quanto imposto, in via di prassi, dall’Amministrazione finanziaria, la quale, con provvedimento n. 305134/2017, ha approvato il modello per la presentazione della “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” (interessato da tre successivi aggiornamenti) da utilizzarsi per tutte le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006, in luogo del precedente “Modello 4”. Con riguardo a queste ultime – secondo le attuali Istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione, Fascicolo I, Parte 1 – la dichiarazione di successione dev’essere presentata esclusivamente in modalità telematica, ma i soggetti residenti all’estero possono spedire il modello cartaceo tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In relazione all’esigenza di ridurre il numero di documenti da allegare al modello di “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, il decreto delegato prevede, innanzitutto, l’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’art. 29 del DLgs. 346/90, il quale dispone che “il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta o che l’Agenzia può acquisire direttamente”.
In questa prospettiva, vengono, inoltre, eliminati dall’elenco degli allegati alla dichiarazione di cui all’art. 30 del DLgs. 346/90 i riferimenti agli estratti catastali relativi agli immobili e al certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili, mentre con riguardo ai certificati di morte e di stato di famiglia (attraverso la modifica del comma 3 della norma citata) si stabilisce che i medesimi potranno essere sostituiti dalla dichiarazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000.
Un’ulteriore novità di grande rilievo è, infine, rappresentata dall’introduzione (all’art. 33 commi 1, 2 e 3 del DLgs. 346/1990) della regola per cui i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta di successione in base alla dichiarazione (e non solo le ipo-catastali, come accade oggi), fermo restando il successivo controllo di regolarità da parte dell’ufficio, il quale, nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, notificherà un avviso di liquidazione entro il termine di decadenza di 2 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, con l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a 1/3 se il pagamento è effettuato entro i 60 giorni.
Per i riformulati artt. 37 e 38 del DLgs. 346/90, il pagamento dell’imposta di successione autoliquidata dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, se l’ammontare dell’imposta autoliquidata è superiore o uguale a 1.000 euro, il contribuente potrà eseguire un pagamento parziale (di importo non inferiore al 20% del totale dovuto) entro il predetto termine di 90 giorni, frazionando il debito residuo in un massimo di 8 rate trimestrali (elevabili a 12 per importi superiori a 20.000 euro).
FONTE: Eutekne Info
Anita MAURO e Carmela NOVELLA