Con la corposa circolare n. 24 pubblicata nella serata di ieri, 7 luglio, frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei CAF, è stata pubblicata la prima parte della Raccolta dei principali documenti di prassi relativi:
– alle spese che danno diritto alle detrazioni di imposta;
– ai crediti d’imposta;
– agli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’approvazione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.

La nuova circolare-guida aggiorna la corrispondente circolare n. 7 del 25 giugno 2021 (relativa al periodo d’imposta 2020) e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di:
– produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione;
– conservazione della documentazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo della Raccolta, come specificato nella premessa della circolare, è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

I principali argomenti trattati sono gli oneri e le spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda e i crediti d’imposta relativi all’anno 2021.
In tema di imposte sui redditi, una novità rispetto al periodo d’imposta 2020 è rappresentata dalla detrazione, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’imposta lorda di un importo pari al 19% per le spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a:
– conservatori di musica;
– istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
– scuole di musica iscritte nei registri regionali;
– cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Tale novità è stata introdotta dall’art. 1 comma 346 lett. a) della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha introdotto la lett. e-quater) dell’art. 15 del TUIR.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare n. 24/2022, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare.

I bonus edilizi saranno trattati in un documento successivo

Con riferimento alle detrazioni edilizie, tema che ha subito rilevanti aggiornamenti normativi nel corso del periodo d’imposta 2021, la circ. n. 24/2022 specifica che tali detrazioni pluriennali relative a immobili saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato.
Si tratta delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, di sismabonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus.

Fonte: Eutekne INFO

Carlotta Anna Maria GHIO

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