Il disegno di legge di bilancio 2026, che è stato presentato al Senato per iniziare l’iter di approvazione parlamentare, prevede la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2026, dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, l’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF sarà quindi la seguente:
– 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
– 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
– 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento previsto dal disegno di legge di bilancio 2026 è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota).
Per evitare però che il suddetto risparmio di imposta di 440 euro si “riverberi” anche a favore dei contribuenti con un reddito elevato, viene previsto un meccanismo di “neutralizzazione” applicabile ai soggetti che hanno un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, analogo a quanto era già stato previsto dall’art. 2 del DLgs. 216/2023 per l’anno 2024, in concomitanza con l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF, assoggettati all’aliquota del 23% (con abolizione di quella al 25%), operato dal precedente art. 1 comma 1.
Mediante l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti prevista una corrispondente riduzione di 440 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione:
– agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
– alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
– ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 comma 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
In pratica, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la riduzione dell’IRPEF lorda di 440 euro viene “controbilanciata” da una pari riduzione della detrazione d’imposta spettante per i suddetti oneri detraibili.
Bisogna inoltre considerare che il meccanismo di riduzione degli “sconti fiscali” per oneri previsto dal disegno di legge di bilancio 2026 non è l’unico. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter del TUIR prevede infatti che la suddetta riduzione di 440 euro si applichi in relazione all’ammontare delle detrazioni d’imposta per oneri già rideterminato ai sensi:
– dei precedenti commi dello stesso art. 16-ter del TUIR, i quali, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, con riferimento alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 o 100.000 euro, prevedono un ammontare massimo complessivo di oneri e spese detraibili (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), parametrato al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
– del comma 3-bis del precedente art. 15 del TUIR, il quale, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, ha stabilito che le detrazioni d’imposta per oneri previsti dallo stesso articolo (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) non spettano più se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 240.000 euro, mentre qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro ma non i 240.000 euro spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
Dal periodo d’imposta 2026, con effetto nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027, si avrà quindi un’ulteriore complicazione nel calcolo dall’IRPEF, dovendo considerare anche la nuova disciplina in materia di detrazioni d’imposta per oneri applicabile ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono invece già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, disposizioni che dal 1° gennaio 2026 saranno sostituite dagli artt. 33 e 34 del DLgs. 24 marzo 2025 n. 33, che ha approvato il Testo unico in materia di versamenti e riscossione.
A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta dovranno quindi considerare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.
FONTE: Eutekne Info
Massimo NEGRO