Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023, la possibilità di beneficiare del superbonus e degli altri bonus edilizi (con opzione) di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 è subordinato al soddisfacimento della c.d. “condizione SOA”, di cui all’art. 10-bis del DL 21/2022, da parte dell’impresa appaltatrice e delle sue imprese subappaltatrici, qualora l’importo dei lavori affidati in appalto o subappalto superi i 516.000 euro.
Ciò fermo restando che, ai sensi dell’art. 2-ter comma 1 lett. d) n. 2) del DL 11/2023, la predetta soglia va calcolata “avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto” e pertanto le imprese subappaltatrici devono rispettare la “condizione SOA” “solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro” anche “nel caso in cui il valore dell’opera complessiva [affidata all’impresa appaltatrice] superi i 516.000 euro” (circ. Agenzia delle Entrate 20 aprile 2023 n. 10, § 3.1).
Per i contratti di appalto e di subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, il soddisfacimento della “condizione SOA” deve sussistere, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 10-bis del DL 21/2022, “al momento della sottoscrizione del contratto”, mentre, ai sensi dell’art. 2-ter comma 1 lett. d) n. 1 del DL 11/2023, “per i contratti […] stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione […] risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023”.
Per i contratti di appalto e di subappalto stipulati ante 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’art. 10-bis del DL 21/2022), invece, il comma 4 dell’art. 10-bis stabilisce che, sulle spese sostenute dal beneficiario a decorrere dal 1° gennaio 2023, la disciplina della “condizione SOA”:
– non si applica, se alla data del 21 maggio 2022 i lavori risultano già in corso di esecuzione oppure se, pur non essendo ancora in corso di esecuzione i lavori, la data di stipula del contratto ante 21 maggio 2022 risulta “certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile”;
– si applica, se alla data del 21 maggio 2022 i lavori non risultano ancora in corso di esecuzione, né la data di stipula del contratto ante 21 maggio 2022 risulta “certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile”.
Viene da sé che, in questo secondo caso, sarà sufficiente che il soddisfacimento della “condizione SOA” risulti verificato entro la data del 1° gennaio 2023 (e non alla data di sottoscrizione del contratto) anche con riguardo ai contratti stipulati ante 21 maggio 2022, ma senza lavori già in corso a tale data e senza “certezza” dell’anteriorità della data “ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile”.
Ai sensi dell’art. 2704 c.c., la certezza della data di stipula di un contratto di appalto o di subappalto si può avere quando la sottoscrizione è autenticata, oppure, in assenza di autentica:
– quando la scrittura è registrata;
– oppure quando sopravviene la morte o l’impossibilità fisica di uno di coloro che ha apposto la firma sul contratto;
– oppure quando il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici;
– oppure quando si verifica “un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.
Giova sottolineare che, secondo la Commissione consultiva della Commissione lavori pubblici per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 (istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), “per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio di documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale dell’assemblea di condominio, o più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili” (risposta resa il 20 marzo 2023 a specifico quesito di ANCE).
Si tratta di una lettura dunque significativamente ampia di “fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.
La circ. Agenzia delle Entrate 20 aprile 2023 n. 10 non ha ripreso questo passaggio, né ha fornito proprie indicazioni esemplificative su cosa possa essere considerato dai propri uffici “un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”, ma pare evidente che non si potrà non tener conto del legittimo affidamento dei contribuenti derivante dalla richiamata risposta ufficiale della Commissione consultiva della Commissione lavori pubblici per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017.
Per un approfondimento delle detrazioni “edilizie” si veda il quaderno Eutekne n. 170 (“Il superbonus e gli altri bonus edilizi”).
Fonte: Eutekne INFO
Enrico ZANETTI e Arianna ZENI