A partire dai ricorsi notificati dal 1° luglio 2023 le controversie di valore sino a 5.000 euro saranno decise dal giudice monocratico, in applicazione della riforma messa in atto dalla L. 130/2022 e delle modifiche del DL 13/2023 (c.d. decreto attuativo del PNRR).
Il giudice monocratico non costituisce una novità assoluta nell’ordinamento tributario, basti pensare ai giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme fino a 20.000 euro e, comunque, per le spese processuali (art. 70 comma 10-bis del DLgs. 546/92).
A ogni modo, si tratta di una novità importante vista la presenza numerosa di cause al di sotto del valore indicato dalla novità legislativa.

Per determinare il valore della lite, come ricordato nel secondo comma dell’art. 4-bis del DLgs. 546/92, occorre fare riferimento alle regole previste all’art. 12 comma 2 della medesima disposizione.
Pertanto, per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Sempre secondo il nuovo art. 4-bis, si tiene conto dell’imposta virtuale calcolata a seguito degli accertamenti da cui deriva una minor perdita fiscale. Si tratta di una specificazione resa necessaria dalla circostanza che, in caso di accertamento di minor perdita, il valore della causa risulterà dall’IRES virtuale, al quale occorrerà sommare le altre imposte richieste nell’atto.
Rimangono sottoposte al giudice in forma collegiale le controversie di valore indeterminabile (art. 4-bis comma 1 del DLgs. 546/92).

Con l’innalzamento del valore della lite da 3.000 a 5.000 euro, si assiste a un disallineamento rispetto al limite oltre il quale vi è l’obbligo della difesa tecnica, che è rimasto fissato a 3.000 euro.

Dal punto di vista operativo, per il professionista nulla cambia all’atto di stesura del ricorso, che continua a essere intestato alla Corte di giustizia tributaria. L’assegnazione della causa al giudice monocratico è a carico del presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado (art. 6 comma 1-bis del DLgs. 545/92).

L’implementazione della figura del giudice monocratico rappresenta un intervento coerente con la riforma del 2022 (e, almeno a prima vista, con la legge delega di riforma fiscale) che tende ad un maggior snellimento del processo tributario.
È con questa “lente”, infatti, che si possono leggere le diverse modalità di svolgimento delle udienze in caso di giudice monocratico.

A livello generale, in caso di giudizi collegiali, le udienze sono tenute in presenza, fatto salvo che pervenga una richiesta di una delle due parti per lo svolgimento in via telematica.
Dopo le modifiche apportate dalla L. 130/2022 all’art. 16 comma 4 del DL 119/2018 (operanti dai ricorsi notificati dal 1° settembre 2023), la facoltà di partecipare all’udienza con collegamento da remoto è subordinata alla richiesta di tutte le parti costituite e, in mancanza, l’udienza si svolge secondo le modalità tradizionali.

L’udienza a distanza è la regola

In caso di procedimento dinnanzi al giudice monocratico, anche qui secondo il nuovo comma 4, le udienze si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di giustizia tributaria.

Fonte: Eutekne INFO

Alice BOANO

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