È stata pubblicata nella giornata di ieri, 11 febbraio 2022, la circ. n. 24 con cui l’INPS ha comunicato gli importi e le aliquote valide per l’anno 2022 per la determinazione della contribuzione volontaria dei lavoratori dipendenti non agricoli, dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti nonché degli iscritti alla Gestione separata.

Innanzitutto, l’Istituto previdenziale sottolinea come l’ISTAT abbia comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

Pertanto, per effetto della suddetta variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2022, la retribuzione minima settimanale è aumentata a 210,15 euro (rispetto a 206,23 euro del 2021). Subiscono un incremento anche:
– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del DL 384/92), che passa da 47.379 euro del 2021 a 48.279 euro per il 2022;
– il massimale di cui all’art. 2 comma 18 della L. 335/95, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, che viene incrementato a 105.014 euro (rispetto a 103.055 euro del 2021).

Trovano conferma anche per il 2022 sia l’aliquota contributiva del 33% a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 sia quella del 27,87% se autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro tale data.

Dopo aver analizzato i versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST), l’Istituto previdenziale detta le indicazioni per la determinazione della contribuzione volontaria per gli artigiani e i commercianti.

In particolare, per questi ultimi, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori (per il 2022 pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti, ovvero al 22,80% o al 23,28% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni) al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste all’art. 3 della L. 233/90. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Sul punto, l’INPS riporta in formato tabellare, sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, tutti gli importi di contribuzione mensile a partire dal 1° gennaio 2022.
Ad esempio, prendendo come riferimento la prima classe di reddito (fino a 16.243 euro) il reddito medio imponibile risulta essere di 16.243 euro e pertanto, applicando le aliquote previste per l’anno 2022, l’importo del contributo volontario mensile è pari a:
– 324,86 euro per gli artigiani (308,62 euro per i collaboratori con età non superiore ai 21 anni);
– 331,36 euro per i commercianti (315,12 euro per i collaboratori con età non superiore ai 21 anni).

Infine, nella circolare in esame viene indicato l’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata dell’INPS, che va determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del DLgs. 184/97, ovverosia applicando l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione in questione all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda.

In particolare, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Considerato che per il 2022 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 16.243 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:
– 4.060,80 su base annua e a 338,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti;
– 5.360,28 su base annua e a 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

CONDIVIDI