L’art. 1 commi 10 e 11 della L. 199/2025 prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali, comunale e regionale, pari a 15%, sulle somme corrisposte nel 2026 (entro il limite annuo di 1.500 euro) dal datore di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti a titolo di:
– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
– maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL (per “riposo settimanale” si intende quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica);
– indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
Le prime indicazioni erano state dettate dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 2 del 24 febbraio 2026. Tuttavia, non sono mancati dubbi circa l’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva e sulle componenti reddituali detassabili, che hanno indotto l’Agenzia a intervenire di nuovo con la circ. n. 3 del 24 giugno 2026 (si veda “Sostitutiva del 5% anche per incrementi contrattuali relativi ad annualità precedenti” del 25 giugno).
Innanzitutto, l’Agenzia sottolinea che l’imposta sostitutiva si applica, in ogni caso, alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. In merito, viene in rilievo sia quanto previsto dall’art. 9 comma 3 del DLgs. 66/2003, in base al quale il giorno di riposo settimanale può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, sia l’art. 2 della L. 260/49, secondo cui tutte le domeniche sono considerate giorni festivi.
Sempre sul riposo settimanale, di interesse è il chiarimento sul lavoratore con contratto di lavoro part time di tipo verticale. Tenuto conto che, in una settimana, il giorno di riposo può non coincidere con la domenica e che è sempre identificato in un unico giorno settimanale, nel caso di lavoratori part time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, l’imposta sostitutiva è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti. Invece, l’imposta non si applica nel caso in cui il lavoratore svolge lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni specifiche dal CCNL e dal DLgs. 81/2015.
Altra questione riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle maggiorazioni per lavoro straordinario festivo e lavoro straordinario notturno. Sul punto, si ricorda che era stato già precisato che dall’ambito applicativo della detassazione restano escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria (circ. n. 2/2026). Tenuto conto allora che la detassazione riguarda gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario, l’Agenzia ha precisato che l’imposta sostitutiva si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Applicabilità anche alle indennità di reperibilità e pernottamento
Infine, l’imposta sostitutiva può trovare applicazione anche con riferimento sia all’indennità di reperibilità sia all’indennità di pernottamento.
Nel primo caso, considerato che viene remunerata una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’Agenzia ha ritenuto che la sostitutiva si applichi alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL, in relazione alle casistiche di cui ai commi 10 e 11, anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa, in quanto tali indennità sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.
Nel secondo caso, l’Agenzia prende in esame l’indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito, che può fruire della detassazione. Ciò in quanto tale indennità rappresenta uno specifico compenso previsto dal CCNL collegato funzionalmente alla disponibilità del lavoratore che, in ragione del rapporto di lavoro e dell’organizzazione del servizio notturno prevista dal datore di lavoro, è tenuto a pernottare fuori casa, presso i locali dell’impresa, nell’ambito della disciplina delle mansioni di “vigilanza e custodia” (tale compenso è comunque corrisposto in aggiunta alla retribuzione ordinaria per la prestazione diurna).
Fonte: Eutekne Info
Daniele Silvestro