In relazione alla compilazione del modello REDDITI PF 2022, particolare attenzione va rivolta al prospetto relativo ai familiari a carico, nel quale vanno inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2021 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle relative detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR.
Tali detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è stato incrementato a 4.000 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni, per effetto dell’art. 1 commi 252-253 della L. 205/2017. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco del 1° febbraio 2018, ha chiarito che il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui questo accade.
In relazione al modello REDDITI PF 2022 si deve quindi far riferimento agli anni che il figlio ha compiuto nel 2021: se lo scorso anno il figlio ha compiuto 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di familiare fiscalmente a carico è di 4.000 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno. Pertanto, all’estremo, il limite è di 4.000 euro anche se i 24 anni sono stati compiuti il 1° gennaio 2021.
A partire dall’anno in cui il figlio compie 25 anni si ritorna alla regola generale per la quale si è considerati fiscalmente a carico se si possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Si ricorda inoltre che un figlio, per essere
considerato fiscalmente a carico ai fini dell’attribuzione delle
detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR, deve
solo rispettare il suddetto limite di reddito, a prescindere:
– dalla sua età (fermo restando il suddetto maggior limite di reddito di 4.000 euro previsto per i figli fino a 24 anni di età);
– dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero);
– dal fatto che sia dedito o meno agli studi o a tirocinio gratuito.
La detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50%
tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare più elevato.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del TUIR, le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese, e competono a partire dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
A seguito dell’applicazione a regime dell’assegno unico e universale per i figli, disciplinato dal DLgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 il regime delle detrazioni IRPEF per figli a carico ha subito alcune modifiche.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 10 commi 4 e 5 del DLgs. 230/2021:
– le detrazioni IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
– in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell’art. 12 del TUIR sono applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale, che per i disabili spetta senza limiti di età, ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
– sono abrogate le disposizioni dell’art. 12 del TUIR che prevedono una maggiorazione della detrazione per figli a carico con meno di 3 anni di età, in quanto si applica solo l’assegno unico e universale;
– sono abrogate le disposizioni dell’art. 12 del TUIR che prevedono una maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico e l’ulteriore detrazione di cui all’art. 12 comma 1-bis, in quanto è prevista un’apposita maggiorazione dell’assegno unico e universale.
Coordinamento con l’assegno unico e universale
L’art. 19 comma 6 lett. b) del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), aggiungendo il comma 4-ter all’art. 12 del TUIR, ha chiarito che la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico con il nuovo assegno unico e universale non produce effetti in relazione agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui agli artt. 10 comma 2 e 15 comma 2 del TUIR, confermando quindi l’applicazione della precedente disciplina.
Come specificato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2022 n. 4 § 1.4 e 1.6, le descritte modifiche normative all’art. 12 del TUIR, entrando in vigore dal 1° marzo 2022, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2022 e avranno quindi effetti nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023. Nei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, relativi al periodo d’imposta 2021, restano quindi applicabili le disposizioni prima vigenti.
Fonte: Eutekne INFO
Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO