Entro il 30 giugno va trasmessa (se dovuta) la dichiarazione IMU per l’anno 2024.

Delle regole specifiche valgono per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali, ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019. Questi enti adottano lo specifico modello dichiarativo IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 e devono presentare la dichiarazione per ogni anno, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta (si veda “Dichiarazione IMU ENC per il 2024 sempre da presentare entro il 30 giugno” del 19 giugno 2025).

Fatte salve queste disposizioni ad hoc, tutti gli altri soggetti passivi utilizzano invece il modello dichiarativo IMU/IMPi applicando la disciplina recata dal comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Vi è anzitutto da segnalare che, a differenza della dichiarazione IMU ENC, la dichiarazione IMU “ordinaria” non deve essere necessariamente presentata per ciascun anno.

L’obbligo di presentare il modello IMU/IMPi (entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione) sussiste infatti se, nell’anno di riferimento, è stato acquistato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU dovuta. Tuttavia, il possessore non è comunque tenuto a presentare la dichiarazione con riguardo alle circostanze che possono essere conosciute dal Comune con altri mezzi.
Ad esempio, in caso di acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento su un immobile (situazioni che fanno sorgere la soggettività passiva IMU), il possessore non è tenuto a presentare la dichiarazione IMU/IMPi se tale acquisto è stato oggetto di aggiornamento catastale.

Una volta presentata, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, per i quali dunque non occorre presentare una nuova dichiarazione, salvo che si verifichino nuove circostanze, non autonomamente conoscibili dal Comune, da cui consegue un diverso ammontare dell’IMU dovuta.

In aggiunta a quanto sopra, il citato comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019, con riferimento ad alcune agevolazioni IMU, prescrive di presentare la dichiarazione “in ogni caso”, per attestare il possesso dei requisiti richiesti ex lege “ai fini dell’applicazione dei benefici”. Si tratta, in particolare:
– dell’esenzione per gli immobili merce (art. 1 comma 751 della L. 160/2019);
– dell’assimilazione all’abitazione principale per gli alloggi sociali di cui al DM 22 aprile 2008 nonché per l’unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale delle Forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5 della L. 160/2019).

Con riferimento a tali fattispecie, le indicazioni ministeriali, in senso conforme all’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, hanno affermato che l’obbligo dichiarativo è posto a pena di decadenza dall’agevolazione (si veda “Senza dichiarazione IMU si perde l’esenzione per i fabbricati merce” del 2 febbraio 2023).

Peraltro, le istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi, richiamando la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), specificano che “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.
È quindi importante ricordare che nelle istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi vengono elencate le fattispecie per cui è richiesta la dichiarazione (come, ad esempio, le fattispecie di riduzione della base imponibile IMU individuate dall’art. 1 comma 747 della L. 160/2019 nonché la riduzione di cui beneficiano i titolari di pensione estera ex art. 1 comma 48 della L. 178/2020).

Presentazione cartacea o telematica

Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPi, questa può essere trasmessa:
– in forma cartacea (con consegna a mano, a mezzo posta o PEC, oppure con altre modalità di trasmissione stabilite dal Comune);
– con modalità telematica, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.

Se, tuttavia, la dichiarazione IMU riguarda l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019, questa va trasmessa obbligatoriamente con modalità telematica.

Fonte: Eutekne Info

Lorenzo MAGRO

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