Si pagano 27,78 euro per la dichiarazione più le sanzioni sull’omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti
L’art. 1 del DLgs. 471/97, nella versione modificata dal DLgs. 87/2024, stabilisce che la dichiarazione infedele è punita, nella misura base, con una sanzione pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.
Tale sanzione opera per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in altre parole per le violazioni commesse nel modello REDDITI 2024.
Nel contesto antecedente, erano previsti limiti edittali: la sanzione, sempre nella misura base, poteva essere dal 90% al 180% delle imposte dovute, senza minimo di 150 euro.
Il DLgs. 87/2024 non ha disciplinato il caso della dichiarazione infedele ravveduta nei 90 giorni, di conseguenza, in assenza di indicazioni di prassi contrarie, dovrebbero rimanere validi i chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42.
L’Agenzia delle Entrate, con l’intento di favorire i contribuenti e di incentivare i ravvedimenti nei 90 giorni, ha equiparato la dichiarazione infedele alla dichiarazione inesatta ex art. 8 del DLgs. 471/97, sanzionata con un minimo di 250 euro.
In ragione di ciò, posto che siamo in presenza di un ravvedimento eseguito nei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, la riduzione applicabile è a 1/9 del minimo (art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97), quindi per la violazione dichiarativa si pagano 27,78 euro (250/9).
Bisogna però ravvedere, secondo la circolare, anche gli eventuali omessi/insufficienti versamenti del saldo e degli acconti. Al riguardo, si rammenta che:
– l’omesso/insufficiente versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 è sanzionato nella misura del 30%, del 15% se il ritardo non supera i 90 giorni, con ulteriore riduzione a 1/14 per giorno di ritardo se lo stesso non supera i 14 giorni. Si tratta di violazione commessa prima del 1° settembre 2024, quindi opera l’art. 13 del DLgs. 471/97 nella versione ante DLgs. 87/2024 (se si beneficiava della proroga ex art. 37 del DLgs. 13/2024, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 luglio 2024 oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%);
– l’omesso/insufficiente versamento del secondo acconto 2024 è sanzionato nella misura del 25%, del 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni, con ulteriore riduzione a 1/14 per giorno di ritardo se lo stesso non supera i 14 giorni. Si tratta di violazione commessa dopo il 1° settembre 2024, quindi opera l’art. 13 del DLgs. 471/97 nella versione post DLgs. 87/2024 (l’art. 7-quater del DL 155/2024 ha prorogato dal 2 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro).
Considerato che il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (lo stesso vale per il modello IRAP 2024) è spirato il 31 ottobre 2024, il ravvedimento operoso per l’infedele dichiarazione con la “speciale” procedura indicata nella circolare n. 42 del 2016 scade il 29 gennaio 2025.
Secondo la procedura indicata dalla circolare, entro il 29 gennaio il contribuente deve:
– presentare il modello REDDITI 2024 integrativo espungendo l’infedeltà (ad esempio dichiarando il ricavo in precedenza omesso);
– pagare 27,78 euro per l’infedeltà;
– pagare le imposte e gli interessi legali (si segnala che dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale è pari al 2% per effetto del DM 10 dicembre 2024);
– ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97.
Relativamente al codice tributo da utilizzare nel modello F24, non si rinvengono chiarimenti ufficiali espressi quindi sembra corretto l’utilizzo del codice della sanzione connessa al tributo (se si tratta di IRPEF, si dovrebbe utilizzare il codice “8901”).
Il DLgs. 87/2024 non ha disciplinato la questione
Dopo il 29 gennaio 2025, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti, quindi il ravvedimento, da un lato, dovrà avere come base di computo la sanzione del 70% ridotta, dall’altro, non presupporrà più anche la sanatoria degli omessi/insufficienti versamenti, rimanendo comunque necessario pagare le imposte, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis del DLgs. 471/97, introdotto dal DLgs. 87/2024, se si presenta una dichiarazione integrativa prima di un qualsiasi controllo fiscale (non dovrebbero avere rilevanza le c.d. lettere di compliance), la sanzione non è del 70% ma del 50%.
Di ciò, in assenza di indicazioni di prassi contrarie, si deve tenere conto ai fini del ravvedimento.
FONTE: Eutekne Info
Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO