Con un emendamento al DL 50/2022 (c.d. decreto “Aiuti”), sul cui Ddl. di conversione ieri la Camera ha rinviato la discussione a oggi, dopo il nulla di fatto a un’intesa per evitare il voto di fiducia, è prevista la modifica dell’art. 19 del DPR 602/73 che contiene disposizioni in materia di dilazione dei ruoli. La ratio della modifica è enunciata dalla stessa disposizione laddove viene precisato che si tratta di una norma introdotta per “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.

L’introduzione di regole meno rigide per ottenere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo era già stata introdotta con l’art. 13-decies del DL 137/2020 contenente disposizioni emanate per affrontare le difficoltà anche economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, tale disposizione aveva previsto, limitatamente alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 che, in deroga alla disciplina generale, per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 100.000 euro (anziché di 60.000 euro come previsto dall’art. 19 del DPR 602/73, vigente) non fosse necessaria la prova da parte del contribuente della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per effetto dell’emendamento in esame viene parzialmente riformulato l’art. 19 del DPR 602/73 innanzitutto innalzando a 120.000 euro (oggi la norma individua un limite pari a 60.000 euro) l’importo di ogni richiesta in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà economica.
Ne deriva che per richieste di valore pari o inferiore a 120.000 euro il contribuente che intenda presentare l’istanza di dilazione non dovrà documentare alcuna temporanea difficoltà, essendo sufficiente la presentazione di apposita richiesta di dilazione.
Nella nuova formulazione dell’art. 19 del DPR 602/73 la soglia di 120.000 euro è determinata in relazione alla singola richiesta di dilazione, mentre nella formulazione attuale la soglia è determinata facendo riferimento alle “somme iscritte a ruolo”, locuzione non facilmente identificabile.

In breve, sembra che il contribuente possa presentare diverse domande di dilazione: la soglia dei 120.000 euro verrà verificata in base a ciascuna domanda, laddove ciascuna domanda potrà verosimilmente riguardare una o più cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito.
Non è chiaro se il contribuente possa dilazionare solo alcuni ruoli presenti nella medesima cartella di pagamento, anche se la soluzione affermativa pare senz’altro preferibile.

In base all’emendamento approvato viene, inoltre, previsto che la decadenza dal beneficio della dilazione si verifichi a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Nella formulazione attuale, invece, incorre nella decadenza dalla dilazione il contribuente che non paghi 5 rate, anche non consecutive.
La decadenza dalla dilazione impedisce che possa essere presentata nuovamente la richiesta per il medesimo carico, mentre nel sistema attuale si può essere riammessi se si pagano tutte le rate scadute.

Nel nuovo sistema, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione per uno o più carichi a causa del mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive, il contribuente conserva però la facoltà di chiedere la dilazione per carichi diversi rispetto a quello in relazione al quale si è verificata la decadenza.

Decadenza con il mancato pagamento di otto rate

È previsto che la disciplina introdotta con l’emendamento si applichi ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022.
Resta confermato, per le richieste di rateazione ottenute prima di tale data, che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione il carico può essere nuovamente rateizzato se il debitore paga integralmente le rate scadute.

Fonte: Eutekne INFO

Caterina MONTELEONE

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