Con la sentenza dello scorso 4 maggio, relativa alla causa C-127/22, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata sul tema della dismissione dei beni dell’impresa divenuti inutilizzabili e sulle relative conseguenze in ambito IVA. In particolare, è stata valutata la necessità di operare la rettifica in diminuzione dell’IVA in caso di beni venduti come rifiuti o sottoposti a distruzione o a smaltimento in discarica.
Il caso sottoposto dal giudice nazionale riguardava un’impresa di telecomunicazioni che aveva dismesso alcuni impianti e attrezzature, considerandoli non più utilizzabili né vendibili a causa dell’usura, della difettosità o del carattere obsoleto. Alcuni di tali beni, poi, sono stati venduti come rifiuti con applicazione dell’IVA, mentre altri sono stati distrutti o smaltiti.
La società aveva proceduto alla rettifica in diminuzione dell’IVA detratta a monte per tali beni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa bulgara, ma aveva poi chiesto il rimborso delle stesse somme sostenendo l’incompatibilità di tale normativa con l’art. 185 della direttiva 2006/112/Ce.
Infatti, la norma citata, pur stabilendo che la rettifica ha luogo, in particolare, quando post dichiarazione IVA siano mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, prevede altresì una deroga secondo cui la rettifica non è richiesta, fra l’altro, in caso di distruzione o perdita debitamente provati o giustificati.
La Corte Ue ha in primo luogo rammentato che l’istituto della rettifica ha lo scopo di aumentare la precisione delle detrazioni, al fine di assicurare la neutralità del tributo. Infatti, il sistema dell’IVA prevede che il soggetto passivo, proprio mediante il meccanismo delle detrazioni, sia interamente esonerato dall’onere dell’imposta dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche soggette a IVA.
In merito alla prima ipotesi, riguardante i beni dell’impresa rivenduti come rifiuti, i giudici non ravvisano un obbligo di rettifica. I beni in questione, infatti, sono stati comunque ceduti a terzi e su tale vendita è stata applicata l’IVA, per cui ai fini della detrazione si considerano utilizzati nell’ambito di attività economiche soggette all’imposta.
È irrilevante che la vendita dei rifiuti non rientri nell’attività abituale del soggetto passivo, né rileva la circostanza che il valore di realizzazione dei beni risulti ridotto rispetto a quello iniziale, o che la loro natura sia stata modificata.
L’obbligo di rettifica, d’altro canto, non viene ravvisato neppure nella seconda ipotesi, riguardante i beni dismessi e distrutti volontariamente dall’impresa o smaltiti in discarica.
La distruzione, quale azione volontaria o involontaria, comporta il venir meno di ogni possibilità di utilizzare il bene nell’ambito di operazioni soggette a imposta e, di conseguenza, realizza potenzialmente le condizioni per la rettifica della detrazione.
Il legislatore comunitario, però, ha specificamente previsto un’eccezione in caso di beni la cui sparizione risulti debitamente provata (art. 185 par. 2 della direttiva 2006/112/Ce). La ratio di questa previsione è quella di evitare che, quando sia fornita la prova della distruzione dei beni, alla perdita economica possa aggiungersi anche una perdita fiscale.
La Corte Ue, tuttavia, sembra richiedere un’ulteriore condizione di operatività della deroga, ossia che la distruzione del bene sia decisa in ragione della perdita oggettiva di utilità dello stesso per le attività economiche abituali del soggetto passivo.
Ciò sembrerebbe sollevare delle tematiche sull’obbligo di rettifica nel caso in cui, come avviene non raramente nel settore del lusso, l’impresa distrugga i beni invenduti allo scopo di preservare l’esclusività dei propri prodotti e il valore del marchio.
In definitiva, ai sensi dell’art. 185 par. 2 della direttiva, non vi è obbligo di rettifica per la distruzione volontaria di un bene dell’impresa purché:
– la distruzione sia debitamente provata o giustificata;
– il bene abbia oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo.
Va peraltro equiparato alla distruzione nei termini di cui all’art. 185 par. 2 citato anche lo smaltimento di un bene, purché implichi concretamente la sua sparizione irreversibile.
Nel nostro ordinamento, l’art. 19-bis2 del DPR 633/72 nessun richiamo contiene con riguardo alla distruzione dei beni dell’impresa. In termini sistematici, pertanto, rileva quanto finora descritto.
Va peraltro ricordato che, in base alla disciplina dettata dal DPR 441/97, se i beni dell’impresa vengono distrutti e la distruzione non è adeguatamente dimostrata, gli stessi beni si presumono ceduti ai fini dell’IVA. La neutralità del tributo, dunque, verrebbe garantita lasciando la detrazione “cristallizzata”. Infatti, realizzandosi una cessione soggetta a IVA “a valle”, per effetto della presunzione di cui al DPR 441/97, non vi sarebbe necessità di rettificare la detrazione “a monte”.
Fonte: Eutekne INFO
Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA