I nuovi elenchi sono aggiornati al 20 ottobre 2021
Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2022.
Il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) si applica alle operazioni effettuate nei confronti:
– delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
– di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi.
In particolare, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono pubblicati i seguenti elenchi:
– società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
– enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
– enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
– enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Nella loro prima versione, gli elenchi per l’anno 2022 sono aggiornati al 20 ottobre 2021, in conformità all’art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015 che ne richiede la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo.
Si ricorda, tuttavia, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno; per questo motivo, agli stessi è attribuita efficacia costitutiva. Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018). Per agevolare tale verifica, negli elenchi è prevista un’apposita colonna che riporta la data di inclusione del soggetto. Non sembra disponibile, invece, uno “storico” degli elenchi che attesti quali soggetti erano compresi e sono stati poi esclusi in una certa data.
In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, dunque, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito. Qualora il soggetto passivo agisca in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.
A titolo esemplificativo, se il cessionario o committente è stato inserito negli elenchi dopo il momento di effettuazione dell’operazione, appare da considerare corretta la fattura emessa senza la dicitura “scissione dei pagamenti”. Si ricorda che, nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.
Possibile segnalare errori negli elenchi
Con eccezione delle società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.
Fonte: Eutekne info
Mirco GAZZERA