Dall’anno scorso, il “termine fisso” per la registrazione degli atti è cambiato, passando da 20 giorni a 30 giorni dalla data dell’atto (salvi i casi in cui il termine non fosse già di 30 giorni, come ad esempio, per gli atti notarili e le locazioni), per effetto di una modifica all’art. 13 del DPR 131/86.
Il nuovo testo dell’art. 13 è entrato in vigore il 22 giugno 2022, ma, trattandosi di un termine procedurale, la dottrina ritiene esso dovesse essere applicato anche nelle ipotesi in cui i termini di registrazione fossero pendenti a quella data.
In linea di principio, il verbale di approvazione del bilancio non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, non essendo incluso tra gli atti societari elencati dall’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Solo ove sia redatto per atto pubblico notarile (pur trattandosi di assemblea ordinaria, infatti, è possibile scegliere, facoltativamente, di avvalersi di un notaio), il verbale di approvazione del bilancio va soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso a norma dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, con corresponsione dell’imposta di registro fissa (200 euro).
Tuttavia, qualora si preveda la distribuzione di utili, la delibera di approvazione del bilancio ricade nel campo di applicazione dell’art. 4 comma 1 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che concerne le assegnazioni di beni ai soci) e quindi risulta soggetto alla registrazione in termine fisso.
Pertanto, se è prevista la distribuzione di dividendi in denaro, il verbale di approvazione del bilancio è soggetto a registrazione in termine fisso (di 30 giorni dalla data dell’atto, dal 22 giugno 2022) con il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) a norma dell’art. 4 comma 1 lett. d) n. 1) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, sulle assegnazioni di denaro (circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013 n. 18, § 6.38).
L’Agenzia delle Entrate aveva peraltro chiarito (ris. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2007 n. 353) che la registrazione del verbale di approvazione del bilancio (di esercizio o di liquidazione) e di distribuzione di utili deve avvenire prima della sua presentazione al Registro delle imprese, in quanto l’art. 65 comma 2 del DPR 131/86 vieta ai pubblici ufficiali di ricevere atti soggetti ad obbligo di registrazione se non registrati. Ora, alla luce di tale regola, la circostanza che i termini per la registrazione in Agenzia delle Entrate e per il deposito a Registro delle imprese (art. 2435 c.c.) siano diventati coincidenti (entrambi pari a 30 giorni), potrebbe determinare, in concreto, una riduzione del tempo materialmente a disposizione per la registrazione in Agenzia delle Entrate.
Infatti, se è vero che – in assoluto – non appare impossibile effettuare entrambi gli adempimenti il medesimo giorno, ciò potrebbe risultare arduo, tenuto conto che la registrazione telematica per gli atti privati, ad oggi, è stata implementata solo per comodato e contratto preliminare (con il modello RAP) e la registrazione andrebbe operata presso gli Uffici (molti dei quali richiedono l’appuntamento).
Invece, ove il verbale di approvazione del bilancio preveda l’attribuzione di utili in natura, si configura una assegnazione ricadente nell’ambito di applicazione del n. 2) dell’art. 4 comma 1 lett. d) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, da assoggettare ad imposta di registro secondo le regole fissate per i conferimenti di beni (dalla lett. a del medesimo art. 4 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Infine, come si è detto all’inizio, il verbale di approvazione del bilancio di esercizio che non preveda la distribuzione di utili (non redatto per atto pubblico) non è soggetto a registrazione in termine fisso, salvo che venga redatto per atto notarile (neppure se si tratta di un bilancio finale di liquidazione indicante un credito IVA, cfr. la ris. Agenzia Entrate n. 353/2007).
Tornando al tema degli adempimenti relativi alla distribuzione degli utili relativi al bilancio 2022, per i dividendi distribuiti alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26% ex art. 27 comma 1 del DPR 600/73 sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.
Rileva il trimestre di pagamento del dividendo
Ai fini della presentazione del modello F24, il sostituto di imposta utilizza il codice tributo 1035 e procede al pagamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate (artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97).
Le società di capitali che erogano il dividendo, quindi, procedono al versamento della ritenuta:
– entro il 16 aprile, in relazione agli importi distribuiti il primo trimestre (gennaio-marzo);
– entro il 16 luglio, in relazione agli importi distribuiti il secondo trimestre (aprile-giugno);
– entro il 16 ottobre, in relazione agli importi distribuiti il terzo trimestre (luglio-settembre);
– entro il 16 gennaio, in relazione agli importi distribuiti il quarto trimestre (ottobre-dicembre).
Fonte: Eutekne INFO
Anita MAURO e Salvatore SANNA