In una risposta a interpello della Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate ha espresso l’orientamento per cui il regime transitorio dei dividendi “qualificati” previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 necessiterebbe non solo che la delibera di distribuzione sia adottata entro il 31 dicembre 2022, ma anche che i dividendi siano materialmente distribuiti entro tale data. Solo in questo modo, infatti, si potrebbe beneficiare del previgente regime, rappresentato dalla tassazione con le aliquote IRPEF su una base imponibile ridotta al 40%, al 49,72% o al 58,14%, in luogo del prelievo della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
La risposta non motiva in modo particolare questa conclusione, se non ponendo un generico riferimento al principio di cassa che regola la tassazione dei dividendi, ed è naturalmente destinata a creare problemi in tutti quei contesti in cui non esiste una liquidità sufficiente per la distribuzione entro la fine dell’anno.
I precedenti storici sul punto non aiutano. All’atto, ad esempio, del passaggio dal sistema dell’imputazione a quello dell’esenzione, avvenuto per le persone fisiche al 1° gennaio 2004, il legislatore aveva introdotto una norma (art. 40 del DL 269/2003) tesa a prevedere limitazioni (attribuzione del solo credito d’imposta limitato, non suscettibile di rimborso) per le “distribuzioni di utili accantonati a riserva (…) deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003”, vincolando così il regime in base alla data della delibera.
La prassi in materia (l’Agenzia delle Entrate con le circolari nn. 4/2004 e 26/2004 e Assonime con la circolare n. 10/2004) avevano interpretato la disposizione nel senso per cui, se la delibera era stata adottata nell’ultimo trimestre del 2003, ma i dividendi venivano distribuiti nel 2004, essa non esplicava efficacia, per cui gli utili erano comunque attratti al nuovo regime (esenzione parziale e nessun credito d’imposta, neanche limitato).
Questa situazione non risulta, però, esattamente sovrapponibile a quella attuale. Allora, infatti, al di là della disposizione contenuta nel DL 269/2003, con funzione essenzialmente di garanzia dell’Erario, non era stata prevista alcuna norma transitoria, per cui si rientrava nel principio generale fissato dall’art. 4 del DLgs. 344/2003 in base al quale le nuove disposizioni avevano efficacia per i periodi di imposta iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2004 (per i dividendi, quindi, per quelli incassati dal socio da tale data).
Nell’attuale contesto, invece, non vi è un cambio di regime
al 1° gennaio 2023; il prelievo a titolo d’imposta del 26% è già la
regola dal 1° gennaio 2018, e il legislatore ha improntato la
disposizione transitoria dell’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 ai criteri:
– della maturazione (essa è, infatti, riservata agli utili prodotti sino al 2017);
– della “competenza”
(la formulazione testuale della norma, infatti, pone espresso
riferimento al solo momento della delibera, e non a quello
dell’incasso);
– della necessità di salvaguardare il regime fiscale degli utili prodotti prima del 2017.
Questo terzo punto, in particolare, è stato formalizzato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 56/2019, e va quindi in senso opposto a quanto previsto nel 2003, in cui l’obiettivo era invece quello di impedire che vi fosse un doppio beneficio (esenzione parziale più rimborso del credito d’imposta) e, conseguentemente, gli utili incassati dal 1° gennaio 2004 dovevano rientrare nell’allora nuova disciplina anche se prodotti prima del cambio di regime.
Posto che queste cautele non sono allo stato attuale necessarie, pare preferibile un’impostazione (esclusa, va ribadito, dall’interpello della Direzione Centrale dell’Agenzia) per cui gli utili qualificati prodotti sino al 2017, se la relativa distribuzione è deliberata entro la fine del 2022, possono rientrare nel vecchio regime anche se incassati dal socio nel 2023 (od oltre).
Si tratterebbe di estendere, con i dovuti adattamenti, il principio consolidatosi nel tempo per le plusvalenze (si veda, da ultimo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2014, § 7) per cui il regime fiscale è “fissato” nel momento in cui viene a esistenza l’evento stabilito allo scopo dalla legge (la cessione delle partecipazioni per le plusvalenze, ma oggi potrebbe essere la delibera per i dividendi rientranti nel regime transitorio), fermo restando che la tassazione avviene sempre e comunque all’atto dell’incasso.
La questione rimarrà, naturalmente, “calda” da qui alla fine dell’anno, e andrà peraltro valutata anche alla luce di eventuali modifiche legislative di sistema (ad esempio, approvazione della legge delega sulla riforma fiscale, così come eventuali interventi sulle aliquote IRPEF), che potrebbero spostare la convenienza dal regime transitorio a quello ordinario di ritenuta, o viceversa. La scelta di deliberare la distribuzione in assenza della certezza di avere i fondi entro la fine del 2022 presenta, quindi, alcuni elementi di aleatorietà, che potrebbero consigliare di posticipare se del caso all’ultimo la scelta, quando il panorama potrebbe essere meno “nebuloso”.
Fonte: Eutekne INFO
Gianluca ODETTO