È stato pubblicato ieri il provvedimento n. 11806, con cui l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche alle operazioni effettuate nel 2024 il periodo sperimentale di applicazione del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA.

L’ulteriore novità, oltre alla proroga annuale, consta nella messa a disposizione di una funzionalità, che consente di scaricare in forma massiva “mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web service”, le bozze dei seguenti documenti elaborati dall’Amministrazione finanziaria:
– registri IVA mensili;
– prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;
– comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
– dichiarazione annuale IVA.

Come segnalato nelle motivazioni del provvedimento n. 11806/2024, tale funzionalità, che risponde alle istanze provenienti dalle associazioni di categoria, è già attiva per i file delle fatture elettroniche e dei corrispettivi, nonché per gli elenchi A e B forniti ai fini del calcolo dell’imposta di bollo.

Non si registrano, invece, modifiche per quanto concerne il perimetro dei soggetti che possono fruire della norma, che resta quello già definito per le precedenti annualità e che annovera, secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, circa 2,4 milioni di titolari di partita IVA (si veda “Esteso il perimetro soggettivo dei documenti IVA precompilati” del 19 gennaio 2023).

Il programma sperimentale di assistenza on line ha riguardato, per gli anni d’imposta 2021 (a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021) e 2022, esclusivamente i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione per l’effettuazione della liquidazione periodica trimestrale IVA ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 542/99 (provv. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021 n. 183994).

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, le bozze dei registri IVA sono state predisposte anche per i soggetti che adottano il metodo della liquidazione dell’IVA secondo la contabilità “per cassa” (art. 32-bis del DL n. 83/2012) e che liquidano l’imposta trimestralmente.

Infine, a partire dai documenti IVA precompilati relativi all’ultimo trimestre del 2022 e dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022, il servizio è stato esteso anche (provv. Agenzia delle Entrate n. 9652/2023):
– ai soggetti passivi “trimestrali speciali” o “per natura” di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72;
– ai titolari di partita IVA per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) o la liquidazione coatta amministrativa;
– agli operatori che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, quali i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo o le aziende oleoturistiche.

Proprio con riferimento ai soggetti che adottano il regime speciale delle operazioni agricole si segnalano le novità più interessanti, in considerazione delle funzionalità introdotte nel corso del 2023 per integrare le annotazioni nei registri e tenendo anche conto del fatto che, dal prossimo 1° febbraio, saranno operative le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (si veda “Con le nuove specifiche tecniche il codice TD28 diventa multifunzione” del 30 dicembre 2023).

Con riguardo a queste ultime, può essere utile segnalare che nel blocco “Altri dati gestionali”, potrà essere facoltativamente compilato l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). Sarà, infatti, possibile, inserire la percentuale di compensazione applicabile in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72.

Come riportato nelle motivazioni del provvedimento pubblicato ieri sera, le informazioni potranno essere utilizzate per il calcolo “dell’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti”.

Invariati modalità e termini per la convalida dei documenti IVA

Restano confermate le disposizioni introdotte con i precedenti provvedimenti, riguardanti, tra l’altro, le modalità e i termini di convalida dei documenti IVA precompilati. Pertanto, fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il soggetto passivo (o l’intermediario da questi delegato), accedendo alla propria area riservata, potrà visualizzare e modificare i dati che alimentano, in via continuativa, le bozze dei registri. A partire dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, l’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione la bozza della LIPE, che dovrà essere validata e trasmessa entro i termini di trasmissione previsti per la comunicazione.

Infine, dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, verrà resa disponibile la visualizzazione della dichiarazione annuale IVA.

Fonte: Eutekne INFO

Luca BILANCINI

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