L’istanza si presenta all’Agenzia delle Entrate che la inoltra allo Stato membro di rimborso

Scade il 30 settembre 2021 il termine entro il quale i soggetti passivi stabiliti in Italia possono presentare l’istanza di rimborso per l’IVA assolta nel 2020 in altri Stati membri dell’Ue. Entro la stessa data, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra Ue con i quali esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera) possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia. Per l’imposta assolta nel Regno Unito (eccetto l’Irlanda del Nord, limitatamente ai beni), invece, la domanda di rimborso poteva essere presentata entro il 31 marzo 2021.

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2008/9/Ce, affinché spetti il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro è necessario che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:
– non abbia avuto, nello Stato membro di rimborso, la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale siano “effettuate operazioni commerciali” (oppure, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale);
– non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA nonché di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge.

Il diritto al rimborso dell’IVA non è precluso dalla circostanza che il soggetto passivo:
– possegga nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione, qualora tramite la stessa non siano effettivamente realizzate operazioni imponibili;
– abbia nominato un rappresentante fiscale ai fini IVA nel predetto Stato, oppure, si sia ivi identificato ai predetti fini o avrebbe dovuto farlo.

Per poter ottenere il rimborso, inoltre, occorre che il soggetto passivo effettui operazioni le quali conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro ove è stabilito (art. 6, par. 1, della direttiva 2008/9/Ce).
Se sussistono le citate condizioni, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro presentando l’istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico (art. 38-bis1 comma 1 del DPR 633/72). Quest’ultima inoltra l’istanza allo Stato membro di rimborso, salvo nei casi in cui, nel periodo di riferimento, il richiedente (art. 38-bis1 comma 2 del DPR 633/72):
– non abbia svolto attività di impresa, arte o professione;
– abbia effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette ad IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione;
– si sia avvalso del previgente regime dei contribuenti “minimi” di cui all’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007 (la disposizione dovrebbe ora riguardare i soggetti che adottano il regime forfetario per gli autonomi o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile);
– si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli.

L’inoltro non avviene anche se la domanda non supera i controlli previsti dall’allegato B del provv. Agenzia delle Entrate n. 53471/2010. L’IVA da rimborsare è determinata in base alla normativa vigente nello Stato membro di rimborso (art. 5, par. 2, della direttiva 2008/9/Ce), tenendo conto delle eventuali limitazioni “oggettive” ivi previste.

I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri Ue possono chiedere il rimborso dell’IVA detraibile assolta in Italia, alle condizioni previste dall’art. 38-bis2 del DPR 633/72. A questo proposito, si segnala, che con la prassi amministrativa più recente (risposte a interpello nn. 359/2021 e 339/2020), l’Agenzia delle Entrate ha superato la posizione, espressa nella FAQ n. 40 del 12 luglio 2010, secondo cui i soggetti identificati direttamente ai fini IVA in Italia (o che hanno ivi nominato un rappresentante fiscale) non potevano chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi della disposizione sopra citata.

In modo speculare a quanto precedentemente descritto, il soggetto passivo Ue presenta l’istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria dello Stato membro ove è stabilito, la quale provvede a inoltrarla all’Agenzia delle Entrate.
In presenza dei requisiti definiti per i soggetti Ue e a condizioni di reciprocità, i soggetti passivi stabiliti in Israele, Norvegia e Svizzera possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia per gli acquisti e le importazioni di beni mobili e gli acquisti di servizi inerenti la loro attività (art. 38-ter del DPR 633/72). La domanda è predisposta compilando il modello IVA 79.

Fonte: Eutekne info

Mirco GAZZERA

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