La rottamazione dei ruoli prevista dall’art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022 è più conveniente rispetto alle precedenti rottamazioni, principalmente, per tre motivi:
– qualsiasi tipo di interesse compreso nei carichi viene stralciato (in primo luogo sono dunque abbattuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo contestati nell’accertamento o gli interessi, di natura equivalente, contenuti in accertamenti e avvisi di liquidazione in tema di imposte d’atto), mentre nelle rottamazioni precedenti venivano stralciati i soli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
– tutti gli aggi di riscossione vengono annullati, mentre nelle rottamazioni pregresse permanevano gli aggi sulla quota capitale e sugli interessi diversi da quelli di mora (in sostanza, venivano meno solo gli aggi parametrati alle sanzioni);
– se il debitore decade dalla rottamazione rimane ferma la possibilità di domandare la dilazione dei carichi alle condizioni dell’art. 19 del DPR 602/73.
Ai sensi dell’art. 1 comma 249 della L. 197/2022, possono beneficiare della rottamazione anche coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli (per omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle rate), secondo le regole della L. 197/2022. Precisamente, si tratta delle rottamazioni previste:
– dall’art. 6 comma 2 del DL 193/2016;
– dall’art. 3 comma 5 del DL 119/2018;
– dall’art. 1 comma 5 del DL 148/2017;
– dall’art. 16-bis comma 1 del DL 34/2019.
Altresì coloro che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 189 della L. 145/2018 possono essere riammessi, se decaduti. Tale dichiarazione riguarda il c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti, che, in base al reddito del richiedente, comportava anche un abbattimento dell’imposta.
Il comunicato stampa divulgato ieri dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma questa possibilità e contiene due interessanti specificazioni.
In primo luogo, si afferma che “È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di «Rottamazione-ter» indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate”.
Da ciò sembra potersi dedurre che i debitori possano, sin da ora, interrompere i pagamenti delle rate derivanti da precedenti rottamazioni onde presentare la domanda ex L. 197/2022 entro il 30 aprile 2023 e ottenere la liquidazione delle somme e le nuove rate da pagare. Ovviamente saranno detratti gli importi già pagati.
Tale circostanza è confermata nella FAQ 14, in cui si afferma che è possibile non pagare la rata di febbraio 2023 relativa alla “rottamazione-ter”.
Uguali considerazioni per il c.d. saldo e stralcio
Un’ulteriore specificazione è la seguente: “La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti «Rottamazioni» che risultano decadute per mancati pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio”.
L’inciso non brilla per chiarezza: sembra che coloro che sono decaduti da una precedente rottamazione possano sì essere ammessi alla rottamazione ex L. 197/2022, ma pagando anche gli interessi diversi da quelli di mora che non erano stati stralciati.
Pare, in altri termini, che possa non esserci l’abbattimento degli interessi compresi nei carichi.
Ove così dovesse essere inteso l’inciso riportato, saremmo in presenza di una violazione di legge, siccome il comma 249 afferma senza mezzi termini che possono essere estinti “secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248” i debiti relativi a pregresse rottamazioni.
I debiti vengono quindi estinti secondo le nuove regole e ciò non può che implicare l’abbattimento anche degli interessi diversi da quelli di mora. Viene espressamente richiamato il comma 231 (in cui si prevede lo stralcio di sanzioni e di ogni tipo di interesse) e non il solo comma 232 (relativo alle rate da rottamazione), quindi è da rigettare una eventuale interpretazione secondo cui la riammissione sarebbe intesa con esclusivo riferimento al piano di dilazione ex L. 197/2022.
Semmai, si può affermare che coloro i quali sono decaduti dal c.d. saldo e stralcio perdano l’abbattimento dell’imposta, che sarà a questo punto dovuta per l’intero.
Fonte: Eutekne INFO
Alfio CISSELLO