Nell’attesa di una circolare che fornisca maggiori dettagli riguardo l’indennità una tantum di 200 euro ex artt. 31 e 32 del DL 50/2022, sono molti i dubbi applicativi e che riguardano il coordinamento tra queste due norme. Il messaggio n. 2397/2022 recentemente pubblicato dall’INPS si è infatti limitato a fornire le istruzioni per il recupero, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità ex art. 31.
Occorre ricordare che l’art. 31 istituisce l’indennità in esame per i lavoratori subordinati, mentre l’art. 32 ne detta la disciplina per le altre categorie di soggetti (ad esempio, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza, co.co.co., ecc.) specificando, per ciascuna di esse, requisiti e modalità di erogazione.
Come si è già avuto modo di rilevare, uno
tra i dubbi più rilevanti riguarda il coordinamento tra l’art. 31 e il
comma 13 dell’art. 32. Quest’ultima norma dispone, al ricorrere di certe
condizioni, l’erogazione dell’indennità di 200 euro in favore dei
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che ne
facciano domanda all’INPS.
Si tratta di tre tipologie di rapporto di lavoro subordinato che apparentemente il legislatore ha scelto di disciplinare a parte
rispetto alle altre categorie di lavoratori subordinati, che
riceveranno invece l’indennità automaticamente dal datore di lavoro ai
sensi dell’art. 31.
Sul punto, sembra possibile ipotizzare che il comma 13 disciplini un’ipotesi residuale, ossia che riguardi i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti il cui rapporto sia già cessato e che, non potendo più ricevere l’indennità da parte del datore di lavoro, dovranno presentare apposita domanda all’INPS che provvederà all’erogazione solo a seguito delle denunce contributive di luglio 2022.
Ulteriori dubbi riguardano poi la dichiarazione che il lavoratore subordinato deve rendere al datore di lavoro ai sensi dell’art. 31, ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità. Secondo la norma, infatti, al fine di percepire il bonus il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza, circostanze che danno diritto al riconoscimento automatico dell’indennità di 200 euro ai sensi dell’art. 32 commi 1 e 18. Nella dichiarazione il lavoratore dovrà quindi dichiarare (oltre di non aver fatto richiesta ad altro datore) di non ricevere trattamenti pensionistici né reddito di cittadinanza, mentre non è tenuto a dichiarare altre informazioni, come ad esempio se sia anche percettore di NASpI.
Tenuto
conto dell’incompatibilità tra le indennità dei due articoli in esame, e
senza ulteriori indicazioni normative e di prassi, sembrerebbe
possibile affermare che, in questo caso, il lavoratore che abbia
percepito il bonus di 200 euro in qualità di lavoratore subordinato ex art. 31 non riceverà la medesima somma da parte dell’INPS.
Al
riguardo, sembra possibile ritenere che l’Istituto di previdenza
erogherà l’una tantum in applicazione di quanto previsto dal comma 9
dell’art. 32 – che disciplina espressamente l’erogazione dell’indennità
ai percettori di NASpI – solo dopo aver accertato, a seguito delle
denunce contributive dei datori di lavoro di luglio 2022, che il lavoratore non abbia già ricevuto l’indennità in virtù in un rapporto di lavoro esistente.
Tale ipotesi potrebbe trovare applicazione anche al caso di un soggetto che percepisca l’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021, che dovrebbe ricevere il bonus in esame dal proprio datore di lavoro qualora sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato nel mese di luglio 2022 (e fermi restando i requisiti d’accesso ex art. 31) o, viceversa, dall’INPS, ai sensi dell’art. 32 comma 10, qualora risulti privo di occupazione nel mese di luglio 2022.
Infine, in attesa dell’annunciata circolare INPS in materia, aspettano precise indicazioni su come presentare domanda altre categorie di lavoratori, come i domestici, i co.co.co., i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori occasionali ex art. 2222 c.c. senza partita IVA, ecc.
Fonte: Eutekne INFO
Elisa TOMBARI