Con l’avvicinarsi del 1° luglio 2021, data a partire dalla quale diverranno efficaci le nuove misure del pacchetto IVA sul commercio elettronico, è opportuno che gli operatori che effettuano vendite a distanza e prestazioni di servizi B2C nella Ue valutino la convenienza dell’adesione al regime speciale del One Stop Shop (OSS).

Posto che le nuove regole della direttiva 2017/2455/Ue, recepite con il DLgs. 83/2021, comportano fra l’altro l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e l’introduzione di una soglia unica complessiva (inferiore alle precedenti) pari a 10.000 euro, anche gli operatori di minori dimensioni dovrebbero valutare gli effetti delle nuove misure.
L’applicazione della soglia “unionale”, infatti, che tiene conto sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni che delle prestazioni TTE verso privati di altri Stati membri, potrebbe imporre anche ai soggetti più piccoli l’obbligo di assolvimento dell’IVA in altri Stati membri per tali operazioni.

In base alla disciplina ordinaria, laddove un soggetto passivo si trovasse ad effettuare vendite a distanza “sopra soglia”, sarebbe obbligato a identificarsi (direttamente o tramite rappresentante fiscale) in ciascuno degli Stati di destinazione dei beni. Il legislatore unionale ha però offerto ai soggetti passivi una strada alternativa per la dichiarazione e il versamento dell’IVA su tali operazioni, ossia la possibilità di aderire al regime speciale OSS.

Mediante l’adesione all’OSS, che costituisce la versione estesa del MOSS (prima limitato alle prestazioni “TTE”), il soggetto passivo può evitare di registrarsi nei singoli Stati di “consumo”, dichiarando e versando l’imposta nel solo Stato di identificazione, il quale provvederà a riversare l’IVA agli Stati competenti.

Si pensi a una piccola impresa con sede soltanto in Italia che nel periodo d’imposta precedente ha effettuato vendite a distanza di beni in Francia per 5.000 euro e in Spagna per 7.000 euro. Avendo superato complessivamente la soglia di 10.000 euro, tale impresa sarà tenuta ad assolvere l’IVA in Francia e in Spagna e per evitare di dover aprire una posizione IVA in tali Paesi, potrebbe decidere di avvalersi dell’OSS (regime Ue) in Italia, in quanto Stato membro di stabilimento (si veda l’art. 74-sexies del DPR 633/72, come modificato dal DLgs. 83/2021). Di conseguenza, l’impresa dovrebbe effettuare la registrazione al regime mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (cfr. comunicato stampa MEF del 29 marzo 2021).

Occorre sottolineare che l’applicazione del regime speciale non è automatica per chi supera la soglia di 10.000 euro. L’OSS costituisce infatti un regime facoltativo. Pertanto, i soggetti che nel 2021 effettuano vendite a distanza intra-Ue devono valutare già ora la possibilità di aderire al regime, tenendo conto dei relativi termini di efficacia della registrazione.

In base a quanto stabilito dall’art. 57-quinquies del Reg. Ue 282/2011 (modificato dal Reg. Ue 2026/2019), gli effetti della registrazione decorrono dal 1° giorno del trimestre civile successivo alla comunicazione (cfr. anche Guida all’OSS della Commissione Ue), per cui un soggetto passivo IVA che intenda avvalersi dell’OSS dal prossimo 1° luglio dovrebbe registrarsi entro il 30 giugno 2021.

Tuttavia, è altresì previsto che se il soggetto passivo comincia a effettuare prestazioni o cessioni rientranti nel regime prima della registrazione, questi può avvalersi del regime dalla data della prima prestazione o cessione comunicando allo Stato membro di identificazione, entro il decimo giorno del mese successivo all’operazione, di aver avviato attività rientranti nel regime. Qualora detto termine non venisse rispettato, il soggetto passivo non potrebbe avvalersi dell’OSS e dovrebbe registrarsi e dichiarare l’IVA nello Stato membro di “consumo”.

Pertanto, un soggetto passivo che inizia a effettuare vendite a distanza intra-Ue “sopra soglia” dal mese di luglio 2021 dovrebbe avere tempo fino al 10 agosto successivo per registrarsi all’OSS, con decorrenza dalla data della prima operazione di luglio rientrante nel regime.

Inoltre, secondo quanto indicato nella Guida della Commissione Ue allo sportello unico, se un soggetto passivo è registrato al regime Ue o al regime Non Ue del MOSS anteriormente al 1° luglio 2021, continuerà dopo tale data ad avvalersi del medesimo regime nell’ambito dell’OSS, inviando eventualmente i propri dati aggiornati allo Stato di identificazione.

Si segnala, tuttavia, che in base a quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti già iscritti al MOSS al 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.

Fonte: Eutekne INFO

Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

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