Nell’ottica della presentazione del modello IVA 2025, riferito all’annualità 2024, deve essere attentamente valutata la posizione dei soggetti che transitano dal regime c.d. “forfetario” (art. 1 comma 54 della L. 190/2014) al regime IVA ordinario, e viceversa.
Coloro che nel 2024 operavano in regime “forfetario”, e che dal 1° gennaio 2025 escono da tale regime, in linea generale non presentano la dichiarazione IVA riferita al 2024.
Potrebbe sussistere la possibilità di effettuare una rettifica “a favore” dell’IVA non detratta, per gli acquisti effettuati durante il regime forfetario, la quale troverà spazio nel quadro VF della prossima dichiarazione IVA riferita al 2025 (ossia quella relativa al primo anno in cui è adottato il regime ordinario).
Se sono venuti meno nel 2024 i requisiti per il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, trova generalmente applicazione il regime di contabilità semplificata (i professionisti lo adottano indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti, mentre le imprese solo se non sono superati i limiti di 500.000, oppure 800.000 euro di ricavi, a seconda dell’attività svolta).
Tuttavia, se ci si intende avvalere del regime di contabilità ordinaria, è necessario tenere un comportamento concludente in linea con le regole del regime stesso e comunicarlo nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui detta scelta è stata operata, compilando il quadro VO (per gli imprenditori, il rigo VO20 casella 1 e, per i professionisti, il rigo VO21 casella 1, secondo la numerazione attuale): quindi, nel caso in cui l’opzione avvenga per l’anno 2025, la comunicazione dovrà avvenire nella dichiarazione IVA riferita a tale anno, da presentare entro il 30 aprile 2026.
Differenti sono le condizioni per coloro che fossero usciti dal regime forfetario in corso d’anno. La fuoriuscita nel corso del 2024, a seguito del superamento della soglia di ricavi e compensi (100.000 euro), determina l’obbligo di presentare per tale anno la dichiarazione IVA e le LIPE, inclusa quella relativa all’ultima liquidazione (eventualmente presentando il quadro VP della dichiarazione IVA). Se sussistono le condizioni per la rettifica della detrazione IVA a proprio favore, i dati dovranno essere esposti già nella dichiarazione IVA relativa al 2024 (anno della fuoriuscita dal forfetario), entro il 30 aprile 2025 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023, § 3.1.2).
Diversa dalle precedenti è la condizione del soggetto che avrebbe i requisiti per continuare ad applicare il regime forfetario, ma decide di avvalersi della determinazione dell’IVA e dei redditi secondo le modalità ordinarie (art. 1 comma 70 della L. 190/2014). Se l’opzione è esercitata per la prima volta a decorrere dal 2025, è sufficiente il comportamento concludente (es. esposizione dell’IVA in fattura) poiché ne sarà data comunicazione nella dichiarazione IVA riferita al suddetto anno (barrando la casella 1 del rigo VO33, secondo l’attuale numerazione). Detta opzione mantiene la propria validità per un triennio (nel caso di specie, sino al 2027) e, a seguire, per ciascun anno successivo sino alla revoca esercitata nel quadro VO (barrando la casella 2 del rigo VO33, secondo l’attuale numerazione).
Il vincolo triennale non riguarda le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa adottato da tali imprese e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori (ris. n. 64/2018, circ. n. 9/2019, § 3.1, circ. n. 32/2023, § 1.4); il chiarimento è stato esteso anche ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente (interpello DRE Emilia Romagna n. 909-1960/2021).
Per quanto concerne, invece, coloro che sino al 2024 adottavano il regime IVA ordinario e che, dal 2025, per la prima volta aderiscono al forfetario, è dovuta la presentazione della dichiarazione IVA per il 2024, entro il termine del 30 aprile 2025, con alcuni accorgimenti.
Non è richiesta la compilazione del quadro VO, trattandosi dell’accesso in un regime naturale (in presenza dei requisiti di legge), ma è necessario barrare la casella “1” del rigo VA14 della dichiarazione. Così facendo, si indica che è l’ultima dichiarazione IVA presentata prima dell’ingresso nel regime ex L. 190/2014.
Possibile obbligo di rettifica della detrazione
Per coloro che transitano dal regime IVA ordinario a quello forfetario dal 2025, è da rammentare l’obbligo di rettifica della detrazione, indicando l’imposta eventualmente dovuta nel rigo VF70 della dichiarazione IVA (si veda “Rettifica della detrazione IVA per chi entra nel regime forfetario” del 4 marzo 2024).
La rettifica avviene compilando (con il segno meno) il rigo VF70, espressamente riferito – secondo le istruzioni alla compilazione del modello IVA – anche ai “soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2024 si avvalgono del regime forfetario”, come dispone l’art. 1 comma 61 della L. 190/2014. Al fine di determinare l’importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo VF70, è possibile compilare l’apposito prospetto D riportato nell’Appendice delle istruzioni del modello.
FONTE: Eutekne Info
Emanuele GRECO e Paola RIVETTI