È agli sgoccioli il tempo per aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
L’accettazione della proposta di concordato deve essere espressa entro domani, martedì 30 settembre. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, l’adesione può essere trasmessa entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 9 comma 3 del DLgs. 13/2024, come inserito dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 12 giugno 2025 n. 81).

Si tratta di un termine perentorio, che non consente di sanare tardivamente eventuali dimenticanze. Peraltro, la remissione in bonis (art. 2 comma 1 del DL 16/2012) non è applicabile all’adesione al concordato preventivo biennale.
Entro domani, quindi, occorre trasmettere il modello CPB 2025-2026, alternativamente:
– in via congiunta al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato al modello REDDITI 2025 (anticipandone la trasmissione rispetto alla scadenza del 31 ottobre prossimo);
– in via autonoma, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando nella casella “Comunicazione CPB” il codice 1 (“Adesione”).

La proposta accettata vincola per un biennio ed è irrevocabile, salvo si verifichino situazioni ed eventi che portano alla prematura cessazione o alla decadenza dell’accordo.
Eventuali azioni correttive o integrative che dovessero rendersi necessarie successivamente all’accettazione, tanto sul modello REDDITI quanto sul modello ISA, non avrebbero effetti sulla proposta accettata, a meno che assumano una rilevanza tale da determinare la cessazione degli effetti del CPB (e fatta salva la possibilità di ravvedimento sul modello ISA; si veda in merito “Il ravvedimento sul modello ISA salva il CPB” del 7 febbraio 2025).

In questi casi, come precisato in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate, sarebbe necessario procedere al ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza, cioè per controllare se il reddito o il valore della produzione netta CPB calcolati sulla base della dichiarazione integrativa risultino più elevati almeno del 30% rispetto a quelli che sono stati concordati nella dichiarazione in cui è stata espressa adesione al CPB (circ. n. 18/2024, § 2.6). In caso positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre nel diverso caso di scostamenti sotto soglia il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.

Quest’anno il termine del 30 settembre deve essere considerato anche da coloro che hanno già espresso adesione al concordato, ma hanno rivalutato la scelta in precedenza fatta e intendono revocarla.

La scadenza è valida anche per trasmettere la revoca del CPB 2025-2026

La revoca deve avvenire per via telematica, compilando nel modello CPB 2025-2026 i campi “Codice ISA”, “Codice attività”, “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)“, e può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, riportando il codice 2 (“Revoca”) nella casella “Comunicazione CPB”.

L’invio del frontespizio del modello REDDITI per comunicare l’adesione o la revoca del concordato non assolve all’adempimento della trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Particolare attenzione alla scadenza del 30 settembre devono prestare anche coloro che intendono usufruire del regime del ravvedimento per le annualità 2019-2023. Anche se i primi versamenti delle imposte sostitutive potranno essere effettuati solo a partire dal 1° gennaio 2026, va considerato che il ricorso alla sanatoria presuppone l’avvenuta adesione al concordato.

L’anno scorso il termine di adesione al CPB 2024-2025 era stato riaperto fino a dicembre solo per consentire a coloro che avevano presentato la dichiarazione entro il termine originario di esprimere adesione al concordato, anche ai fini della sanatoria 2018-2028. Al momento non risultano indicazioni in questo senso per il concordato 2025-2026.

FONTE: Eutekne Info

Paola RIVETTI

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