I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS possono adesso presentare istanza di riesame dell’esito dell’esonero contributivo ex art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020, disciplinato dal DM del 17 maggio 2021, e reso visibile dall’INPS all’interno del cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa.
Lo ha comunicato l’Istituto previdenziale con il messaggio n. 803 pubblicato ieri, 18 febbraio 2022, mediante il quale fornisce anche indicazioni operative per la presentazione dell’istanza di riesame, analizzando alcune tra le più frequenti casistiche di riesame.

Si ricorda che, con il messaggio n. 3974/2021, l’INPS aveva provveduto alla verifica centralizzata della sussistenza di alcuni dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio in argomento; trattasi in particolare:
– dell’iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale;
– dell’assenza di contratto di lavoro subordinato (escluso il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
– della titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Con lo stesso messaggio n. 3974/2021 l’Istituto aveva inoltre precisato che dal 29 novembre 2021 sarebbe stato visibile anche l’importo riconosciuto provvisoriamente a titolo di esonero, in attesa di ulteriori e successive verifiche inerenti ai requisiti previsti dalla normativa.

Tornando al messaggio in commento, l’INPS afferma che il lavoratore o il professionista interessato alla presentazione dell’istanza di riesame dovrà accedere alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzare l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.
L’utente dovrà anche inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”.

Al fine di facilitare gli utenti che volessero proporre istanza di riesame, l’INPS ha riportato nell’Allegato n. 1 al messaggio in commento una sintetica descrizione della documentazione da produrre per le casistiche più comuni.
Ad esempio, se il soggetto – in seguito alle suddette verifiche – è risultato titolare di un rapporto di lavoro dipendente, lo stesso può allegare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, integrata con ulteriore documentazione a conferma di ciò (come la copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o l’ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). Per i lavoratori autonomi dello spettacolo è possibile presentare la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo” o la fattura o notula emessa relativa al compenso percepito o qualsiasi altra documentazione utile.

Invece, per gli artigiani e commercianti, nel caso in cui la domanda è stata respinta per motivi legati all’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, è possibile allegare l’autocertificazione della comunicazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (con indicazione di data e numero di protocollo). Per i commercianti non tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura è possibile produrre la dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione della posizione Commerciante presentata all’INPS (con indicazione della data di iscrizione, data e numero di protocollo).

Sempre con riferimento agli artigiani e commercianti, se il soggetto ha, per errore, presentato l’istanza di esonero su posizione aziendale cessata o non attiva per l’anno 2021, avrà la possibilità di indicare il numero di posizione attiva per la quale chiede l’esonero.

Invece, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, ovvero gli esercenti attività commerciali non soggetti al versamento sul minimale di legge, che abbiano erroneamente indicato zero nella quantificazione del reddito anno 2020 e della contribuzione dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021, potranno comunicare il valore da inserire utilizzando la motivazione “altri motivi”.

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS avranno tempo 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio (quindi fino al 20 marzo 2022) per presentare l’istanza di riesame. Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura INPS territorialmente competente.

Fonte: Eutekne info

Daniele SILVESTRO

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