I datori di lavoro dovranno trasmettere all’INPS entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022.
Lo ha reso noto ieri lo stesso Istituto di previdenza con il messaggio n. 263, mediante il quale vengono fornite anche le indicazioni di carattere operativo per effettuare tale comunicazione.

Con il messaggio vengono innanzitutto ricordate le novità che hanno interessato i fringe benefit nel corso del periodo d’imposta 2022. In particolare, l’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) ha stabilito, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, prima parte del terzo periodo.

In sostanza, oltre all’aumento del limite di esenzione a 3.000 euro (che, se superato, comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo), la norma ha previsto un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

Tornando all’invio dei dati, esso risulta essere necessario al fine di consentire all’INPS di poter eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta.
Si ricorda, infatti, che l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno – che, ai sensi dell’art. 23 comma 3 del DPR 600/73, devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento – e a trasmettere le relative Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto al termine sopra indicato non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo operativo, per l’invio dei dati i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul portale INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Prestazioni”, “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
All’interno del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, se selezionato, permette di scegliere fra le seguenti opzioni:
– acquisizione di una singola comunicazione;
– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
– visualizzazione del manuale di istruzioni.

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

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