La dichiarazione IVA, la cui presentazione per l’anno 2023 è dovuta, in via ordinaria, entro il 30 aprile 2024, rappresenta anche lo strumento per esprimere le opzioni e le revoche rilevanti ai fini tributari, utilizzando il quadro VO.

In linea generale, per effetto degli artt. 1 e 3 del DPR 442/97, le opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta si esercitano mediante comportamento concludente e sono vincolanti per un triennio, mentre quelle per i regimi contabili per un solo anno.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, in presenza dei requisiti necessari, sino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
L’omessa comunicazione nel quadro VO non preclude l’applicazione del regime, ferma la sanzione da 250 a 2.000 euro ex art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97.

Tra i soggetti interessati dalla compilazione del quadro VO vi sono coloro che sono transitati dal regime forfetario (L. 190/2014) al regime ordinario o viceversa.
In particolare, sono tenuti a barrare la casella 1 del rigo VO33 i soggetti che, pur in possesso dei requisiti per avvalersi del regime forfetario, hanno optato nell’anno 2023 per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. In tal caso, come detto, l’opzione mantiene la propria validità per un triennio (ossia fino al 2025) e, in seguito, per ciascun anno successivo sino alla revoca esercitata nel quadro VO.

Compilano il rigo VO33, barrando la casella 2, i soggetti che dal 2023 hanno applicato (o riapplicato) il regime forfetario, revocando l’opzione per quello ordinario. In tale evenienza, sussistendo l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA per chi si avvale del regime forfetario, il quadro VO è allegato al modello REDDITI 2024 (secondo i relativi termini di invio).

Per coloro che, invece, nel 2024 hanno adottato per la prima volta il regime forfetario, possedendone i requisiti, non è dovuta la compilazione del quadro VO del modello IVA (ma deve essere barrata la casella 1 del rigo VA14 per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA prima dell’ingresso nel regime speciale).

Oltre ai cambi di regime che coinvolgono i forfetari, la compilazione del quadro VO rappresenta anche l’adempimento per comunicare altre opzioni tributarie che sono state esercitate nel corso dell’anno precedente, dai soggetti passivi, mediante il proprio comportamento concludente.
Tra le più significative, si evidenziano l’opzione per:
– la liquidazione trimestrale dell’IVA;
– la separazione delle attività, su base facoltativa.

L’opzione per la liquidazione trimestrale, per il 2023, può essere esercitata dai soggetti passivi il cui volume d’affari, nel corso del 2022, non superava le soglie previste dall’art. 7 del DPR 542/99 ossia:
– 500.000 euro per gli esercenti arti e professioni e le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi;
– 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Adottato il comportamento concludente nel 2023 (liquidando l’imposta trimestralmente ed effettuando i versamenti con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi), la scelta è comunicata nella dichiarazione IVA riferita a tale anno, barrando la casella 1 del rigo VO2.
L’opzione vincola il soggetto passivo per il solo anno in cui essa si è manifestata con il comportamento concludente, ed è valida fino a revoca, purché continuino a sussistere i relativi presupposti.

Anche per quanto concerne la separazione delle attività su base opzionale, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 633/72, i criteri sono analoghi. L’opzione in parola è frutto del comportamento concludente tenuto nel corso del 2023 (può desumersi dai registri IVA e dalle liquidazioni periodiche effettuate) e si manifesta, nella dichiarazione IVA relativa a detto anno, barrando la casella 1 del rigo VO4. La scelta effettuata ha effetto sino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Nel quadro VG l’opzione per l’IVA di gruppo

Sempre nell’ambito della dichiarazione IVA, seppure al di fuori del quadro VO, va comunicata l’eventuale opzione per la liquidazione IVA di gruppo. Secondo quanto espressamente indicato dall’art. 4 del DPR 442/97, tale opzione esula dalla disciplina generale dettata dal medesimo decreto. Come osservato dalla giurisprudenza, per la sua applicazione è richiesta una dichiarazione di volontà espressa, “senza che possa darsi l’equipollenza di alcun comportamento concludente” (cfr. Cass. n. 20992/2023).

In termini pratici, l’opzione per il 2024 va comunicata dalla controllante compilando il quadro VG del modello IVA 2024 (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) e ha effetto fino a revoca (salvo il venir meno dei requisiti).
Nel caso di procedure già in corso, quindi, il quadro VG non va compilato per rinnovare l’opzione, ma soltanto per comunicare, con effetto dal 2024, la revoca del regime o l’ingresso/fuoriuscita di una o più società controllate.

FONTE: Eutekne Info

Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

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