A partire dal 15 giugno e fino al 30 settembre 2023, i lavoratori autonomi colpiti dall’alluvione che ha interessato alcuni territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana possono presentare la domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dall’art. 8 del DL 61/2023. Per farlo dovranno accedere all’apposito servizio on line che sarà messo a disposizione nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” oppure potranno avvalersi del Contact center o presentare domanda per il tramite dei patronati.
Con la circolare n. 54 di ieri, l’INPS ha reso note le tempistiche e ha fornito le indicazioni per la determinazione della platea dei destinatari della misura e le istruzioni operative per la domanda.

La norma individua quali destinatari della misura i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

L’INPS specifica che tra i collaboratori coordinati e continuativi rientrano:
– i co.co.co. di cui all’art. 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, dell’INPGI e dell’ENPAPI;
– i rapporti di co.co.co. per i quali è obbligatoria la contribuzione presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS;
– i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.
I titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza devono essere iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).

Invece, tra i gli autonomi e i professionisti rientrano i:
– lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri dell’INPS (compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori);
– pescatori autonomi;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);
– lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals;
– professionisti con cassa (vale a dire iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96).

In conformità con quanto previsto dalla norma, i lavoratori sopra elencati devono avere, alla data del 1° maggio 2023, la residenza o il domicilio ovvero devono operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al decreto.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, gli stessi soggetti devono aver sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Circa i requisiti di residenza e domicilio, l’INPS ha la possibilità di accertare in maniera automatica solo la residenza, mentre per il domicilio è necessario che il richiedente dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1.

In merito alle condizioni di accesso, l’INPS specifica altresì che i suddetti soggetti devono risultare iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e devono avere l’attività già avviata alla medesima data.

Con riferimento alla misura dell’indennità, la quale può essere riconosciuta per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, questa è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, ma non può eccedere l’importo massimo di 3.000 euro per ogni singolo lavoratore.
Sul punto, in sede di presentazione della domanda, il richiedente sarà tenuto a dichiarare – oltre al possesso dei requisiti – il periodo o i periodi di sospensione dell’attività a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

Sempre sotto il profilo operativo, i lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
L’importo sarà poi erogato dall’INPS il quale provvede anche all’attività di monitoraggio delle risorse stanziate (non procedendo all’accoglimento di ulteriori domande in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa).

L’Istituto effettuerà anche le verifiche circa la sussistenza dei requisiti, anche in collaborazione con enti e istituzioni esterni e in caso di assenza avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità (fermo restando le sanzioni, anche penali).

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

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