Fra le novità IVA in materia di e-commerce in vigore dallo scorso 1° luglio vi è l’introduzione del regime speciale Import One Stop Shop (IOSS) per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Il nuovo regime è disciplinato dall’art. 74-sexies1 del DPR 633/72 e consente di dichiarare e versare l’IVA con modalità semplificate per tali operazioni. A fine mese, peraltro, è previsto il primo appuntamento per i soggetti che si avvalgono dell’IOSS dal mese di luglio.
In linea generale, il regime si applica alle vendite di beni che, al momento della cessione, si trovano in un territorio o in un Paese terzo e che vengono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta nell’Ue (art. 38-bis commi 2 e 3 del DL 331/93). Ne sono un esempio le cessioni effettuate tramite sito web da un soggetto passivo che spedisce la merce da uno Stato extra-Ue a destinazione di un privato consumatore in Italia.
Tali vendite, però, possono essere dichiarate nell’ambito del regime speciale soltanto se riguardano beni inclusi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, e purché si tratti di beni diversi da quelli soggetti ad accisa.
Per comprendere la semplificazione introdotta con l’IOSS va ricordato che, sempre dal 1° luglio scorso, è stata abolita l’esenzione dall’IVA all’importazione per le piccole spedizioni, così che anche le importazioni di beni di valore modesto sono soggette all’imposta (resta ferma, invece, l’esenzione dai dazi doganali fino a 150 euro). Il regime speciale IOSS si colloca, dunque, in questo nuovo quadro normativo. Nello specifico, esso consente di versare l’IVA mediante il meccanismo dello sportello unico (analogo all’OSS) in relazione alle vendite a distanza di beni importati, come sopra definite.
In sostanza, il soggetto passivo che decide di avvalersi dell’IOSS e che quindi si è registrato a tal fine in uno Stato membro, una volta acquisito l’ordine dal cliente Ue, riscuote l’IVA presso quest’ultimo, come parte del prezzo di vendita dei beni, secondo l’aliquota applicabile nello Stato di arrivo a destinazione del cliente. I beni (che al momento della cessione, ossia al momento dell’accettazione del pagamento, si trovano al di fuori dell’Ue) vengono spediti o trasportati nell’Ue in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, presentando una dichiarazione doganale di importazione. L’immissione in libera pratica è esente da IVA.
Dopodiché, il fornitore iscritto all’IOSS dichiara e versa mensilmente, nello Stato membro di identificazione, l’imposta dovuta per le vendite a distanza di beni importati realizzate in tutti gli Stati membri. Sarà poi lo Stato di identificazione a riversare l’imposta agli Stati di competenza.
Nello specifico, possono avvalersi dell’IOSS in Italia:
– i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all’estero;
– i soggetti passivi extra-Ue dotati di una stabile organizzazione in Italia;
– i soggetti passivi extra-Ue non stabiliti in alcuno Stato membro (in tal caso devono nominare, di regola, un intermediario).
A titolo esemplificativo, un’impresa con sede in Italia che effettua cessioni di beni di valore modesto a privati consumatori nell’Ue, curandone la spedizione da uno Stato extra-Ue a destinazione dell’acquirente, può avvalersi dell’IOSS in Italia. Il regime si applicherà anche alle vendite nei confronti di privati consumatori italiani (non si applica, invece, alle cessioni di beni che, al momento dell’accettazione del pagamento, sono già stati immessi in libera pratica nell’Ue e quindi vengono ceduti a partire da uno Stato membro).
Il fornitore italiano, nel caso esemplificato, è tenuto a presentare mensilmente, tramite le apposite funzionalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione riepilogativa di tutte le vendite rientranti nell’IOSS per le quali l’IVA sia divenuta esigibile nel mese precedente. Dalla dichiarazione deve emergere, fra l’altro:
– l’ammontare al netto dell’IVA delle suddette vendite, distintamente in base allo Stato membro di destinazione dei beni e suddiviso per aliquote;
– l’ammontare dell’imposta, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro.
Dichiarazione anche in assenza di operazioni
La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Inoltre, entro il medesimo termine deve essere eseguito il versamento dell’IVA in essa evidenziata, nel rispetto delle regole di cui al DM 20 aprile 2015.
Pertanto, i soggetti che già a partire dallo scorso mese di luglio si avvalgono dell’IOSS, sono tenuti, entro il prossimo 31 agosto, a presentare la dichiarazione relativa al mese precedente e a versare la relativa imposta.
Fonte: Eutekne INFO
Corinna COSENTINO