Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia lasciano intatta, come da regole generali mutuate dal modello OCSE, la potestà impositiva di entrambi gli Stati, anche se con la previsione di aliquote ridotte, in special modo nei rapporti intrasocietari, nello Stato di residenza dell’emittente.
La doppia imposizione è eliminata, sia a livello convenzionale che interno, con il metodo del credito, per cui l’utile concorre alla formazione del reddito in Italia e l’imposta estera è scomputata da quella italiana sul medesimo reddito (il principio non trova applicazione per gli utili che non concorrono alla formazione del reddito complessivo, tipicamente quelli percepiti dalle persone fisiche).
In due casi – i rapporti con la Germania e il Brasile – l’Italia ha però scelto una strada diversa a livello convenzionale, prevedendo nei due Trattati, e limitatamente ai dividendi, il metodo dell’esenzione (art. 23-A del modello OCSE).
La Convenzione Italia-Brasile, ad esempio:
– all’art. 23 § 2 si precisa che, in termini generali, i redditi di fonte brasiliana vengono tassati anche in Italia e il residente italiano scomputa dalle imposte dovute quelle assolte in Brasile;
– all’art. 23 § 3 stabilisce che, per i soli dividendi, è prevista un’esenzione totale in Italia in capo al percipiente italiano che detiene almeno il 25% del capitale della società brasiliana.
L’esenzione è concessa se sia la società italiana, sia la società brasiliana, sono “società” secondo l’accezione prevista dall’art. 3 § 1 lettera f) del Trattato, ovvero se sono società o enti autonomamente soggetti a imposta (di fatto, società di capitali).
Previsioni sostanzialmente analoghe caratterizzano i rapporti con la Germania, Stato la cui Convenzione con l’Italia prevede all’art. 24 § 2 lettera b) una disposizione ai sensi della quale “sono esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dai dividendi (…) pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana”.
Questa clausola è stata oggetto di due importanti precedenti di Cassazione (sentenze nn. 30140/2019 e 29635/2019), in cui la Suprema Corte ha stabilito che l’esclusione dei dividendi dal reddito del socio italiano è incondizionata e non è, quindi, correlata all’ulteriore e ipotetico requisito della doppia imposizione giuridica (ovvero della contemporanea imposizione sugli stessi dividendi da parte dello Stato tedesco); più semplicemente, come afferma la Cassazione, si tratta di una misura che i due Stati hanno convenuto al fine di evitare che l’utile della società figlia tedesca risulti assoggettato a tassazione prima in Germania e successivamente, sotto forma di dividendo, in Italia, sia pure nel limite del 5% (la sentenza afferma, infatti, in modo chiaro che l’esenzione disposta dalla Convenzione è totale).
Ove, quindi, la società italiana abbia una partecipazione almeno pari al 25% in società brasiliane, o tedesche, i dividendi percepiti risulterebbero integralmente esclusi da tassazione in Italia.
Naturalmente, in queste situazioni gli Uffici potrebbero eccepire (come, del resto, era avvenuto nel caso poi sfociato nella sentenze in argomento) che grazie alle previsioni convenzionali l’utile beneficerebbe di una doppia detassazione.
Nel caso della Germania, ciò è fisiologico per effetto dell’esenzione “madre-figlia” nello Stato tedesco; la Cassazione, come sopra evidenziato, ha ritenuto il dato pienamente conforme ai principi comunemente accettati a livello internazionale.
Mancano, a quanto consta, precedenti in relazione ai rapporti con il Brasile. Le contestazioni potrebbero astrattamente riferirsi alle situazioni in cui la partecipata brasiliana possa rientrare tra quelle a regime privilegiato secondo i canoni dell’art. 47-bis del TUIR (con la Germania, chiaramente, ciò non può avvenire, trattandosi di Stato appartenente all’Unione europea) e gli Uffici eccepiscano, conseguentemente, che alla tassazione non congrua in Brasile si accompagni l’esclusione integrale da tassazione del dividendo in Italia; gli Uffici potrebbero, in altre parole, eccepire che la “protezione” della Convenzione non si estenda agli utili privilegiati ai sensi del predetto art. 47-bis del TUIR (i quali, in base alla normativa interna, risulterebbero tassati, nella migliore delle ipotesi, nel limite del 50% del relativo ammontare).
Anche in questo caso potrebbe realisticamente venire in soccorso l’orientamento delle sentenze nn. 30140/2019 e 29635/2019, in cui si ribadisce che le norme convenzionali prevalgono su quelle nazionali (principio pacifico) e che ciò vale nel caso specifico dei dividendi: si precisa, infatti, che l’esclusione integrale prevale sulla imposizione italiana ex art. 89 commi 2 e 3 del TUIR, fatto che dovrebbe come detto scongiurare rischi di contestazione, pur in presenza di una imposizione eventualmente non congrua del reddito in Brasile e della conseguente qualificazione dell’utile come “privilegiato” secondo le norme interne italiane.
FONTE: Eutekne Info
Gianluca ODETTO e Salvatore SANNA