Con il provvedimento n. 9652, pubblicato nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il prolungamento, anche per il 2023, del periodo sperimentale di funzionamento del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA, ampliando altresì il perimetro dei soggetti che possono accedere al servizio e garantendo la predisposizione delle bozze di comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA anche a coloro che non abbiano proceduto alla convalida dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

Il precedente provvedimento 8 luglio 2021 n. 183994 aveva dato attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 4 del DLgs. 127/2015, in base al quale:
– a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, “in via sperimentale”, grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche via SdI e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché a quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente (e agli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria), l’Agenzia mette a disposizione i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti, nonché le comunicazioni delle liquidazioni periodiche precompilate;
– a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sempre in via sperimentale, viene resa disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale.

La norma dispone che siano destinatari del servizio “tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia”, ma il provv. n. 183994/2021 aveva circoscritto l’ambito ai soli operatori economici che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione (ex art. 7 del DPR 542/99) e, dal 2022, a coloro che, possedendo i medesimi requisiti di cui al citato art. 7 del DPR 542/99, adottano il regime IVA “per cassa”, prevedendo alcune specifiche eccezioni.

A partire dai documenti IVA relativi all’ultimo trimestre 2022 (registri e LIPE) e dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, grazie al provvedimento pubblicato ieri, viene ampliato, anche se non di molto, l’ambito soggettivo, con l’inclusione di alcuni degli operatori IVA precedentemente esclusi, ovvero:
– i soggetti “trimestrali speciali” o “per natura” di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72;
– i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
– i soggetti che applicano metodi specifici di determinazione dell’imposta ammessa in detrazione.

All’ultima categoria appartengono i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse (artt. 34 e 34-bis del DPR 633/72), le aziende di agriturismo, le associazioni operanti in agricoltura (L. n. 413/91), le aziende di enoturismo (art. 1 commi da 502 a 505 della L. n. 205/2017) o le aziende oleoturistiche (art. 1 commi 513 e 514 della L. n. 160/2019).

Non potranno, quindi, ancora fruire del programma di assistenza on line, gli altri operatori inclusi nel punto 3.3 del provvedimento n. 183994/2021, (Pubbliche Amministrazioni, commercianti al minuto che adottano la ventilazione dei corrispettivi, soggetti che partecipano a un gruppo IVA o aderiscono all’IVA di gruppo, ecc.), e, più in generale, coloro che liquidano mensilmente l’imposta.

Ulteriore importante novità che interessa la platea dei destinatari del servizio consta nella possibilità di accedere alla bozza della dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate a partire dallo scorso 1° gennaio 2022 (e ai relativi servizi di pagamento), anche se i registri delle fatture e degli acquisti non sono stati convalidati o integrati.

Il precedente provvedimento precisava, infatti, che solo se detta operazione fosse stata effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto elaborare il modello IVA precompilato, “tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri e nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche” (provv. n. 183994/2021, punto 5.4).

Analogamente, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, le bozze delle LIPE e il servizio per il pagamento delle somme che risultano dovute, verranno rese disponibili anche qualora i destinatari del servizio non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.

Da febbraio pronta la bozza del modello IVA 2023

Non mutano le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 183994/2021 (modalità di accesso all’applicativo, modalità e termini per la convalida dei registri, ecc.). Resta ferma, quindi, la data del 10 febbraio 2023, a decorrere dalla quale si potrà accedere alla bozza del modello IVA 2023 relativo al periodo d’imposta 2022 (provvedimento n. 183994/2021, punto 2.2).

Fonte: Eutekne INFO

Luca BILANCINI

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