Devono essere recepiti nei valori di bilancio soltanto i fatti relativi a condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio

In sede di redazione del bilancio, e in specie in periodi emergenziali come quello che stiamo vivendo, ci si interroga sulle modalità di recepimento, nei valori di bilancio, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
Il trattamento contabile di tali eventi è disciplinato dal documento OIC 29.
In via preliminare, il principio contabile precisa che costituiscono “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio.

Tanto premesso, devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio, in conformità al postulato della competenza, soltanto quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio.
Occorre, quindi, riflettere in bilancio l’effetto che tali fatti determinano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.
Ad esempio, rientra tra i fatti da recepire nei valori di bilancio la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data.

Altro esempio sono i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni di valore, quali:
– il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
– la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio.

Ulteriori ipotesi possono essere:
– la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
– la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
– la scoperta di un errore o di una frode.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.

Secondo il documento OIC 29, non devono, invece, essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, ma soltanto illustrati in Nota integrativa, se rilevanti, quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio.
Infatti, la mancata comunicazione di tali eventi nella Nota integrativa potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il principio contabile riporta i seguenti esempi:
– la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
– la distruzione di impianti, macchinari, merci in seguito a incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
– la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio;
– la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.

Ulteriori esempi di fatti successivi che richiedono un’informativa in Nota integrativa sono:
– operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio;
– annuncio di dismissioni di importanti attività;
– acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
– annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
– emissione di un prestito obbligazionario;
– aumento di capitale;
– significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio;
– fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (es. titoli) o dei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture;
– richieste di ammissione alla quotazione.

Fonte: Eutekne info

Silvia LATORRACA

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