Il datore di lavoro è tenuto a ottemperare in questo periodo ad alcuni adempimenti relativi alle ferie dei propri dipendenti. Dopo la richiesta di differimento per ferie collettive, che doveva essere presentata all’INPS entro il 31 maggio, il datore di lavoro deve verificare che i propri dipendenti abbiano fruito delle ferie entro i termini previsti dalla legge. Ci si riferisce, in particolare, al termine dei 18 mesi stabilito dall’art. 10 del DLgs. 66/2003 e alle ferie che il lavoratore subordinato ha maturato nel corso dell’anno 2020.

Si ricorda che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore subordinato, previsto dall’art. 36 della Costituzione, e hanno lo scopo di garantire il recupero delle energie psico-fisiche spese durante l’anno di attività e permettere al lavoratore di poter partecipare attivamente alla vita sociale e familiare.

L’art. 10 del DLgs. 66/2003 ha successivamente previsto – in armonia con quanto dettato dalla Costituzione e dall’art. 2109 c.c. – la durata minima delle ferie e le modalità di fruizione (lasciando anche spazio alla contrattazione collettiva). Nello specifico, la norma citata prevede un periodo minimo di ferie annue non inferiori alle quattro settimane, di cui almeno due devono essere godute dal lavoratore in modo continuativo entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, mentre i periodi rimanenti nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuali modifiche previste dal CCNL di settore).

Pertanto, prendendo come riferimento l’anno 2020, due settimane dovevano essere fruite entro il 31 dicembre 2020, mentre le ulteriori due settimane entro il 30 giugno 2022 (18 mesi dal 31 dicembre 2020).
La contrattazione collettiva può comunque intervenire da un lato prevedendo giorni aggiuntivi alle quattro settimane previste dalla normativa – secondo i termini e le modalità definite dalle stesse parti sociali – e dall’altro allungando il periodo di riferimento dei 18 mesi.

Il comma 2 dell’art. 10 del DLgs. 66/2003 dispone inoltre che le quattro settimane minime non possano essere oggetto di monetizzazione (ovverosia non possono essere sostituite da un’indennità in denaro). Ciò in quanto la finalità delle ferie, come accennato, è quella di favorire il riposo e il recupero delle energie psico-fisiche spese dal lavoratore durante l’anno di lavoro, recupero che non può essere assicurato se le ferie vengono sostituite con un’indennità in denaro.

In deroga al suddetto divieto, la stessa norma prevede un’ipotesi in cui il periodo minimo delle ferie possa essere oggetto di monetizzazione, ovverosia in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Possono essere monetizzate, inoltre, anche le ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva e quelle maturate con un contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno (cfr. circ. Min. Lavoro n. 8/2005).

Tutto ciò considerato, il datore di lavoro dovrà verificare l’avvenuta fruizione delle ferie maturate nell’anno 2020 dai propri dipendenti al fine di farle fruire entro il prossimo 30 giugno. In caso contrario, il mancato rispetto del termine determina l’insorgere dell’obbligo di versamento della contribuzione all’INPS.
In particolare, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse (o con il più ampio termine contrattuale). I datori di lavoro sono quindi tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute (cfr. circ. INPS nn. 15/2002 e 162/2010).

L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non godute non costituisce un limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse, quest’ultimo può quindi beneficiarne anche successivamente alla scadenza. In questo caso, il contributo versato dal datore di lavoro sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato portando in diminuzione il relativo compenso dall’imponibile al quale era stato imputato (cfr. circ. INPS 198/2021).

Infine, si ricorda che l’obbligo contributivo può essere sospeso nell’ipotesi in cui si presentano eventi che determinano la sospensione del rapporto di lavoro, come ad esempio la maternità, l’infortunio, la malattia, ecc.

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

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