Con la circolare INPS n. 9 di ieri sono stati comunicati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che è stata pari a +1,4% tra il periodo gennaio 2024-dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025-dicembre 2025.

L’Istituto sottolinea che rimangono fermi gli esoneri previsti dall’art. 120 commi 1 e 2 della L. 388/2000 e quelli istituiti ai sensi dell’art. 1 commi 361 e 362 della L. 266/2005; si conferma quindi la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa unica assegni familiari) che incide sull’aliquota complessiva.

Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 comma 28 della L. 92/2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), contributo che non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Nella circolare in commento l’INPS evidenzia, infine, che l’art. 1 comma 194 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha stabilito che la disposizione di cui all’art. 1 comma 286 della L. 197/2022 (come sostituita dall’art. 1 comma 161 della L. 207/2024) si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’art. 24 comma 10 del DL 201/2011.
Si prevede quindi, per il 2026, in favore dei lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata (per il 2026, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), la possibilità di beneficiare dell’incentivo al posticipo ai sensi del citato comma 286 dell’art. 1 della L. 197/2022 (per un approfondimento sull’incentivo si veda “Si rafforza l’incentivo alternativo a «Quota 103»” del 13 gennaio 2025). Tale possibilità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che entro l’anno 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile “Quota 103” di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi).

Ciò premesso, nella circ. n. 9/2026 si riportano gli importi dei contributi validi per tutto il 2026 nonché i coefficienti di ripartizione in riferimento a FPLD, ASpI, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR, con la precisazione per cui il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971 n. 1403).

Per una retribuzione oraria effettiva fino a 9,61 euro (retribuzione convenzionale 8,52 euro), l’importo del contributo orario è pari a 1,70 euro se comprensivo di quota CUAF (1,71 euro senza quota CUAF), ovvero, in caso di applicazione del contributo addizionale di cui all’art. 2 comma 28 della L. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1,82 euro (1,83 euro senza quota CUAF).

Per le retribuzioni orarie di importo compreso tra 9,61 e 11,70 euro (retribuzione convenzionale 9,61 euro), il contributo orario è pari a 1,92 euro comprensivo di CUAF (1,93 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,05 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,06 euro senza quota CUAF).

Per le retribuzioni orarie di importo superiore a 11,70 euro, il contributo orario è pari a 2,34 euro comprensivo di quota CUAF (2,35 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,50 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,51 euro senza quota CUAF).

Infine, in presenza di un orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, per una retribuzione oraria (convenzionale) pari a 6,20 euro, l’importo del contributo orario comprensivo di quota CUAF è di 1,24 euro (1,25 euro senza quota CUAF), o di 1,32 euro (1,33 euro senza quota CUAF) in caso di applicazione del contributo addizionale previsto dalla L. 92/2012.

FONTE: Eutekne Info

Giada GIANOLA

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