Nelle Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, pubblicate con DM 4 luglio 2024, ai fini del rilascio della certificazione ex art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) si è soffermato in particolare sulla nozione di attività di ricerca e sviluppo, fornendo specifici chiarimenti circa gli elementi da valutare al fine di verificare il rispetto congiunto dei cinque criteri fondamentali indicati dal Manuale di Frascati affinché un’attività possa essere classificata come R&S.
Si tratta, in particolare, dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità e/o riproducibilità.
Si ricorda che, secondo il Manuale di Frascati, le nozioni di ricerca e sviluppo sperimentale comprendono lavoro creativo e sistematico intrapreso per aumentare il patrimonio delle conoscenze e per elaborare nuove applicazioni delle conoscenze disponibili. Si tratta di un concetto sostanzialmente ripreso dall’art. 2 comma 3 del DM 26 maggio 2020, ai sensi del quale, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta ex art. 1 comma 200 della L. 160/2019, “assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa”.
L’obiettivo di qualsiasi attività di R&S, come precisato nelle Linee guida, è quindi la generazione di nuova conoscenza, ossia il raggiungimento di nuove scoperte o di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento (criterio della “novità”).
Sul punto, il MIMIT ha precisato che per valutare il potenziale di novità di un progetto R&S è necessario che sia chiaro lo “stato dell’arte” di partenza (ossia il patrimonio di conoscenza esistente nel settore di riferimento), nonché come l’azienda abbia condotto lo studio sullo stock di conoscenza all’avvio del progetto. In particolare, lo stato dell’arte è rappresentato da quanto emerge da pubblicazioni, brevetti, convegni nazionali o internazionali, banche dati, bandi pubblici di gara o documentazione analoga, non essendo invece sufficiente l’osservazione dei prodotti della concorrenza o il fatto che un determinato prodotto o servizio non esista sul mercato.
Una volta definito lo “stato dell’arte” è quindi possibile valutare le novità previste dal progetto. Secondo il MIMIT, un elemento che può aiutare in tale analisi è la presenza di brevetti; è altresì rilevante la valutazione positiva dell’attività di R&S da parte di enti pubblici, centri di alta competenza, poli tecnologici o simili in sede, ad esempio, di erogazione di finanziamenti o bandi di gara.
In base al Manuale di Frascati, l’attività di R&S deve essere inoltre basata su concetti e ipotesi originali, non ovvi (criterio della “creatività”). Il MIMIT ha precisato che per soddisfare tale criterio è necessario che vi siano ostacoli di natura tecnica, scientifica o tecnologica o particolari difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, il cui superamento abbia richiesto lo studio di soluzioni originali e creative. È quindi importante dimostrare come i ricercatori si siano adoperati per risolvere tali ostacoli, mediante soluzioni diverse rispetto a quelle già note o mutuando/adattando soluzioni utilizzate per applicazioni in settori differenti, nonché documentare gli insuccessi e le soluzioni ipotizzate.
Ulteriore condizione è che l’attività di R&S abbia un risultato finale incerto, con riferimento a tempi, costi ed effettivo raggiungimento dei risultati attesi (criterio dell’“incertezza”). A tal fine, come chiarito nelle Linee guida, è necessario che venga dimostrata la presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull’approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando gli eventuali ritardi nel progetto, i fallimenti e le riprogettazioni. È, invece, irrilevante il rischio che il progetto venga abbandonato, ad esempio, per mancanza di fondi, nonché il rischio di insuccesso del prodotto sul mercato, quando tale rischio dipende dai costi di approvvigionamento o dalle strategie di marketing, e non dalle caratteristiche tecniche del prodotto stesso.
L’attività di ricerca e sviluppo, secondo il Manuale di Frascati, è poi un’attività formale svolta sistematicamente (criterio della “sistematicità”). Per verificare tale criterio, ad avviso del Ministero, è necessario esaminare l’obiettivo del progetto, le fonti di finanziamento, le risorse impiegate, i tempi previsti, le modalità di esecuzione e il monitoraggio del progetto R&S.
Da ultimo, l’attività deve essere orientata a risultati che possano essere riprodotti (criterio della “trasferibilità e/o riproducibilità”). Sul punto, il MIMIT ha ribadito le indicazioni contenute nel Manuale di Frascati, ossia che il progetto R&S dovrebbe comportare un potenziale trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell’ambito delle loro attività.
FONTE: Eutekne Info
Pamela ALBERTI e Carlotta SGATTONI