Con la recente circolare n. 24/2024, l’INPS ha comunicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per quest’anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95 (si veda “Co.co.co. sportivi del dilettantismo con aliquote contributive differenziate” del 30 gennaio 2024).

Sul punto, si ricorda che per quanto riguarda i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2024 si confermano pari al 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., amministratori e sindaci di società, ecc.) ovvero al 33,72% in difetto di tale contribuzione aggiuntiva (partecipanti a collegi e commissioni, venditori porta a porta, ecc.).

Invece, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo gestionali dell’area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DLgs. 36/2021 e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o non pensionati, l’aliquota contributiva IVS è pari al 25%, cui va sommata l’aliquota del 2,03% (per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL), e si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui. Inoltre, fino a tutto il 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS, da parte dei predetti lavoratori dello sport dilettantistico, deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Infine, per tutti gli iscritti che sono titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota è fissata al 24%.

Per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata, non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota per il 2024 è fissata al 26,07%, mentre per i professionisti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie si conferma la misura dell’aliquota al 24%. Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l’aliquota si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro.

L’INPS ha poi reso noto che il massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 per quest’anno è fissato a 119.650 euro (erano 103.055 euro nel 2023), mentre il minimale di reddito risulta pari a 18.415 euro, in aumento rispetto allo scorso anno (erano 15.953 euro).

Ora, tenuto conto degli importi reddituali validi per quest’anno, gli iscritti per i quali trova applicazione l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro, mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.800,79 euro per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
– 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’art. 53 del TUIR del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori, pari all’1,07%;
– 6.209,54 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
– 6.450,77 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
– 4.603,75 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori, pari al 2,03%.

Vanno inoltre segnalati i seguenti importi:
– 4.800,79 euro per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
– 6.450,77 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – art. 15-bis commi 3 e 5 del DL 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
– 4.793,42 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – art. 15-bis commi 3 e 5 del DL 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%.

Nel caso dei collaboratori, l’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico, mentre per quanto riguarda i liberi professionisti l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024).

Fonte: Eutekne INFO

Luca MAMONE

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