L’intermediario abilitato non può andare esente da responsabilità per il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni, adducendo le sopravvenute difficoltà informatiche e logistiche che ne hanno impedito il tempestivo invio, trattandosi di errori che rientrano nella sua sfera di controllo e, dunque, prevedibili ed evitabili.
Con queste conclusioni, la Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 19381, depositata ieri, ritorna sul tema della responsabilità del professionista per la mancata trasmissione della dichiarazione e ribadisce che l’inderogabilità dei termini, previsti ex lege per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei contribuenti, risponde all’esigenza di esercitare un controllo sugli atti, funzionale al rispetto dei principi di rango costituzionale dell’equilibrio di bilancio e della capacità contributiva.

Nel caso in esame, una società intermediaria veniva sanzionata in ragione della tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.
In sede contenziosa, a nulla rilevavano, quali scusanti del ritardo, l’esistenza di errori tecnici informatici “bloccanti”, né l’indisponibilità del collaboratore per ragioni di malattia o infortunio.

Per la Suprema Corte, grava sul professionista l’onere di fornire la prova di avere operato con la diligenza parametrata alla natura dell’attività che svolge ex art. 1176 comma 2 c.c., non potendo andare esente da responsabilità semplicemente invocando una sopravvenuta impossibilità della prestazione per rischi preventivabili e superabili con la sua organizzazione. Circostanze non provate dal professionista nel caso in esame.
Il professionista, quindi, per non incorrere nella responsabilità deve fornire la prova del caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile, che fuoriesce dalla sfera di controllo) o della forza maggiore, esterna e incontrollabile, fonte dell’impossibilità dell’adempimento.

Con la sentenza in commento, dunque, i giudici di legittimità propendono per una soluzione che costituisce anche applicazione rigorosa dei principi civilistici della responsabilità del professionista per impossibilità sopravvenuta della prestazione, trasfusi in tema di sanzioni tributarie.
Ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 10 del DPR 322/98, la dichiarazione si considera presentata, telematicamente, nel giorno in cui è trasmessa dal professionista e si ritiene ricevuta da parte dell’Amministrazione con la comunicazione di avvenuto ricevimento, che costituisce la prova della presentazione.
L’art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni, ad opera degli intermediari abilitati, con sanzione da 516 euro a 5.164 euro.

La C.M. 24 settembre 1999 n. 195, § 2, però, precisa che la sanzione a carico dell’intermediario non è applicabile se le dichiarazioni tempestivamente trasmesse, ma scartate dall’Amministrazione finanziaria, vengono correttamente ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo di scarto.
Con il comunicato stampa Min. Finanze 21 ottobre 1999, inoltre, è stato chiarito che, con riferimento a malfunzionamenti del sistema allora verificatisi, le sanzioni non si applicano se il ritardo è stato determinato per difficoltà connesse al servizio telematico, ovvero di messa a punto delle procedure informatiche.

Non rileva la malattia del collaboratore

Per effetto dell’art. 3 comma 4 del DPR 322/98 e dell’art. 8 comma 1 del DM 31 luglio 1998, inoltre, in caso di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività, è prevista l’ulteriore sanzione della revoca dell’abilitazione del professionista alla trasmissione telematica, ovvero la sospensione da parte dell’Ordine o del Collegio di appartenenza, o la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAF.

Si rammenta, infine, che il ritardo nella trasmissione della dichiarazione coinvolge, per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche la posizione del contribuente che si affidi al professionista, il quale, per non incorrere in responsabilità, dovrà dimostrare di avere vigilato sull’operato dell’intermediario, secondo le regole dell’ordinaria diligenza.

Fonte: Eutekne Info
Massimo NEGRO e Antonio NICOTRA

CONDIVIDI