I benefici derivanti all’adesione al concordato preventivo biennale, che ricalcano quelli previsti dal regime premiale ISA, sono collegati, in sede di prima applicazione, ai periodi di imposta 2024 e 2025; di conseguenza, l’esonero dall’applicazione del visto di conformità, entro il limite di 70.000 euro annui, ai fini della compensazione o del rimborso del credito IVA, è applicabile già dalla dichiarazione IVA 2025, da presentare entro il prossimo 30 aprile.
Il chiarimento, diffuso ieri dall’Agenzia delle Entrate in risposta a una FAQ, era stato anticipato dalle istruzioni alla compilazione del modello IVA 2025, riferite alla “Firma della dichiarazione” del Frontespizio, in cui è stato precisato che sono tenuti a barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” anche i soggetti passivi che hanno aderito al concordato preventivo biennale (si veda “Rimborsi IVA agevolati per chi ha aderito al CPB” del 17 febbraio 2025).

L’applicazione dei benefici di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stata estesa ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale per effetto di quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024; a differenza del regime premiale ISA, i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco.

L’estensione del regime premiale anche ai contribuenti che, pur aderendo al concordato preventivo biennale, non raggiungono il punteggio ISA richiesto alla generalità dei contribuenti non è esplicita, ma può essere ricavata in via interpretativa, considerando che:
– il reddito proposto a ogni contribuente dall’Agenzia delle Entrate viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA; in altre parole, l’accettazione del concordato presuppone un implicito adeguamento ISA, fino al raggiungimento del punteggio massimo;
– la disposizione di cui all’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024 non avrebbe ragion d’essere se il regime premiale potesse applicarsi solo ai contribuenti che, oltre ad aderire al concordato, presentano ISA che raggiungono almeno il punteggio fissato annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

L’applicabilità dei benefici a prescindere dal punteggio ISA è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 25 ottobre 2024.

L’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti ISA (il regime premiale in esame non si applica ai contribuenti forfetari, indipendentemente dall’adesione o meno al CPB) porta, quindi, con sé:
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente a imposte dirette e IRAP;
– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
– l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
– l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 comma 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72;
– l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
– l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

L’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici è prevista anche dalla più ampia formulazione dell’art. 34 del DLgs. 13/2024, che prevede la disapplicazione degli accertamenti di cui all’intero art. 39 del DPR 600/73.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti possono avvalersi dei benefici riguardanti l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione IVA già a partire dal primo anno di vigenza del CPB (vale a dire, il 2024); l’adesione si è infatti perfezionata in tale anno, ben prima della scadenza del termine di presentazione del relativo modello IVA.

Di conseguenza, in questo caso non si verifica il disallineamento temporale tra la presentazione della dichiarazione IVA e la presentazione dei modelli ISA che, per i soggetti ISA che non hanno aderito al concordato, giustifica l’applicazione differita dei benefici in commento, non essendo il punteggio ISA ancora calcolabile al momento della presentazione della dichiarazione IVA.
I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2024 possono quindi beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, considerando il limite di 70.000 euro.

FONTE: Eutekne Info

Alberto GIRINELLI

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