Non rilevano i precedenti contributi a fondo perduto né le altre misure agevolative

Con la circolare n. 5 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni, in forma di risposta a quesiti, sul contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al 28 maggio. In particolare, i chiarimenti riguardano: ambito soggettivo, requisiti di accesso al contributo, calcolo della riduzione del fatturato medio degli anni 2019 e 2020, calcolo del contributo e altri quesiti.
Nel documento viene inoltre precisato che, per quanto non esaminato e tenuto conto delle differenze rispetto al contributo a fondo perduto del DL “Rilancio”, restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circolari nn. 15/2020 e 22/2020.

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, per le imprese in liquidazione vengono espressamente richiamati i chiarimenti forniti dalla circolare n. 22/2020. L’Agenzia ritiene quindi che la fruizione del contributo DL “Sostegni” sia consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)”, come disposto nel framework temporaneo.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’art. 1 del DL 41/2021, il fatturato medio del 2020 dovrà tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.

Sempre in relazione all’ambito soggettivo, viene chiarito che possono beneficiare del contributo anche i promotori finanziari, non essendo compresi tra le categorie di soggetti previste dall’art. 162-bis del TUIR ed esclusi dal contributo.
Viene inoltre affermato che una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR nel corso del 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo e non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

In merito ai requisiti per l’accesso, viene chiarito che non rilevano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020.
Tali misure, a differenza dei contributi in conto esercizio “ordinari”, non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID 19. In considerazione del carattere di eccezionalità nel senso sopra descritto, l’Agenzia ritiene che il contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti:

  • non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso;
  • non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
  • non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell’agevolazione.

L’esclusione dai parametri di calcolo si applica anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia, quali, ad esempio, il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del DL 34/2020, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020.

L’Agenzia chiarisce altresì che i contributi a fondo perduto (“Sostegni” e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini della determinazione della soglia per il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 della L. 190/2014, né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata di cui all’art. 18 comma 10 del DPR 600/73.

Quanto al calcolo del contributo per le associazioni sportive dilettantistiche, devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.

Contributo integrativo cassa rilevante per il fatturato

Viene poi analizzato anche il contributo integrativo alle casse di previdenza private (es. cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitato in fattura al committente.

Secondo l’Agenzia, tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’art. 1 del DL 41/2021.
Diversamente, tali somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

Fonte: Eutekne info

Pamela ALBERTI

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