Le novità in materia di lavoro sportivo di cui al DLgs. 36/2021 si riflettono anche sulla compilazione del modello CU 2024, da presentare entro il 18 marzo 2024.

L’entrata in vigore della riforma dello sport, avvenuta il 1° luglio 2023, ha come effetto immediato la divisione del periodo di imposta 2023 in due semestri, a cui si applicano discipline fiscali differenti; in particolare, i compensi degli sportivi dilettanti:
– percepiti fino al 30 giugno 2023 costituiscono redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR applicabile ratione temporis;
– percepiti a partire dal 1° luglio 2023 costituiscono non più redditi diversi, ma redditi di lavoro dipendente, o assimilati, o di lavoro autonomo, a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo atleta.

Il modello CU 2024 recepisce tali novità, attraverso:
– l’inserimento della nuova sezione “Redditi lavoro sportivo” nella sezione della certificazione relativa a lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
– la creazione dei nuovi codici “N”, “N1”, “N2” e “N3”, da indicare nel punto 1 della Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La sezione “Redditi lavoro sportivo” è composta dai punti da 781 a 786, che devono essere compilati con riferimento ai redditi da lavoro sportivo derivanti da rapporti di lavoro subordinato o da collaborazioni coordinate e continuative corrisposti dal 1° luglio 2023. In particolare, occorre indicare:
– nei punti 781 (lavoro a tempo indeterminato) o 784 (lavoro a tempo determinato) l’importo lordo del reddito da lavoro sportivo dilettantistico, comprensivo della quota esente di 15.000 euro;
– nei punti 782 (lavoro a tempo indeterminato) o 785 (lavoro a tempo determinato) l’importo lordo del reddito da lavoro sportivo professionistico (solo per atleti professionisti di età inferiore a 23 anni), comprensivo della quota esente di 15.000 euro;
– nei punti 783 (lavoro a tempo indeterminato) o 786 (lavoro a tempo determinato) l’importo dei redditi già indicati nei punti 1 o 2 della CU 2024 diversi da quelli indicati nei precedenti punti.

I redditi da lavoro sportivo devono essere indicati nel punto 1 o 2 della CU 2024 solo per la parte che eccede 15.000 euro. Secondo quanto precisato dalle istruzioni alla compilazione, infatti, il numero dei giorni (compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR) da indicare nel punto “6” deve tenere conto dei redditi in esame anche nel caso in cui siano inferiori alla soglia di 15.000 euro; in tal caso, però, i punti 1 o 2 non sono compilati e i relativi redditi sono indicati solo nei punti 781, 782, 784 o 785.

Gli importi indicati nella sezione “Reddito lavoro sportivo” dovranno essere riportati nella dichiarazione dei redditi del percipiente all’interno del quadro C del modello 730/2024 o del quadro RC del modello REDDITI PF 2024.
Le altre tipologie di redditi sportivi corrisposti nel 2023 vanno indicati nella Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; si tratta, in particolare:
– dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; tali importi sono identificati dal codice “A” (se la prestazione è resa nel settore del dilettantismo, va indicato nel punto 6 il nuovo codice “20”);
– dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 53 comma 2 lett. a) del TUIR, nella versione in vigore a partire dal 1° luglio 2023; tali importi sono identificati dal codice “N2” (se la prestazione è resa nell’ambito di sport professionistici) o dal codice “N3” (se la prestazione è resa nell’ambito di sport dilettantistici); in assenza di chiarimenti ufficiali, potrebbe trattarsi di prestazioni sportive a carattere occasionale, oppure di compensi erogati ad arbitri e direttori di gara ex art. 25 comma 6-bis del DLgs. 36/2021;
– di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di ASD e SSD; tali importi sono identificati dal codice “N1”.

I compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative con cori, bande e filodrammatiche, che fino allo scorso anno condividevano lo stesso codice delle collaborazioni sportive, continuano a essere identificati con il codice “N”.
Gli importi identificati dai codici “N”, “N1”, “N2” e “N3” dovranno essere riportati nella dichiarazione dei redditi del percipiente, all’interno del quadro D del modello 730/2024 o del quadro RL del modello REDDITI PF 2024; quanto indicato con codice “A” potrà essere dichiarato solo con il modello REDDITI PF 2024, all’interno del quadro RE o del quadro LM, in caso di applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (nell’ambito di quest’ultimo quadro, attualmente le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF 2024 non sembrano considerare tale possibilità).

FONTE: Eutekne Info

Alberto GIRINELLI

CONDIVIDI