In attesa del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definirà termini e modalità di comunicazione dell’opzione per il “regime del ravvedimento”, sono stati approvati con la risoluzione n. 50 di ieri i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva.

In base ai commi 8 e 9 dell’art. 2-quater del DL 113/2024 parrebbe che tale “regime di ravvedimento” si perfezioni con il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP entro il 31 marzo 2025 in un’unica soluzione, oppure mediante il pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 31 marzo 2025. In quest’ultimo caso, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. In sostanza, parrebbe che l’adesione a tale nuovo istituto non necessiti di uno specifico modulo da inviare  on line, fermo restando che occorrerà attendere i contenuti del citato provvedimento attuativo.

Ciò detto, secondo le indicazioni del comma 10, una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta 2018-2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ex art. 39 del DPR 600/73 nonché quelle di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 non possono essere effettuate dal Fisco, fatta eccezione per i seguenti casi:
– intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale ex art. 22 del DLgs. 13/2024;
– applicazione nei confronti dei soggetti che hanno aderito al “regime del ravvedimento” di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti tributari previsti dal DLgs. 74/2000 ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater comma 1, nonché dell’art. 2621 c.c. e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022;
– mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Pertanto, una volta versata la prima rata e “attivato” il piano di rateizzazione, il contribuente dovrebbe già essere al riparo dagli accertamenti tributari ex artt. 39 del DPR 600/73 e 54 comma 2, secondo periodo, del DPR 633/72. Infatti, se è vero che il regime del ravvedimento si perfeziona solo con il pagamento dell’ultima rata, è anche vero che la rateazione delle somme dovute, senza che sia intervenuta decadenza dal piano rateale, esplica da subito i suoi effetti di “protezione fiscale”, indipendentemente dal fatto che la rateazione non sia stata ancora ultimata.

Ciò premesso, secondo il comma 9 dell’art. 2-quater, il “regime del ravvedimento” non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, venga effettuato successivamente alla notifica di PVC, schemi di atto di accertamento e/o atti di recupero di crediti inesistenti. Quindi, laddove si aderisse al concordato preventivo biennale, anche nell’ottica di usufruire del “regime del ravvedimento”, e si attendesse il termine del 31 marzo 2025 per effettuare il pagamento integrale dell’imposta sostitutiva dovuta o della/e rata/e del piano di rateazione, si correrebbe il rischio di non poter più accedere a tale regime qualora, nel corso di tale lasso temporale, si verifichi la notifica di uno degli atti sopra menzionati.

Pertanto, nella fase attuale, occorre sicuramente fare alcune valutazioni di convenienza per giocare d’anticipo, prendendo in considerazione l’opportunità di procedere da subito, previa adesione al concordato preventivo biennale, al pagamento del quantum dovuto, anche mediante l’avvio del piano di rateizzazione. Tale scelta dovrebbe consentire di evitare che la ricezione di uno degli specifici atti previsti dal comma 9, nell’intervallo di tempo intercorrente fino al 31 marzo 2025, possa di fatto invalidare il ravvedimento, nonostante l’avvenuta adesione al concordato preventivo biennale.

Per il versamento della sostitutiva la ris. n. 50/2024 ha indicato l’utilizzo dei seguenti codici tributo:
– “4074” per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali);
– “4075” per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali);
– “4076” per l’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Nel modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento. Il codice “4076” va indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento. In caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.“ è valorizzato nel formato “NNRR”; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Il versamento degli interessi dovuti è eseguito con i codici già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

FONTE: Eutekne Info

Cristoforo FLORIO

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