Nelle società di persone, la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso per giusta causa (ex art. 2285 c.c.) deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di accertare se sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondano a un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all’altra parte.
È quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21731 dello scorso 8 luglio.

Nel caso di specie, la socia di una snc aveva receduto dal rapporto societario per reagire al fatto che, sin dalla costituzione della società, l’altra socia non si era mai occupata della gestione, lasciando ogni incombenza sulle sue spalle.
I giudici del merito hanno ritenuto che ciò costituisse una giusta causa di recesso, per violazione dell’art. 2257 c.c., a norma del quale, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, con la conseguenza che l’attività di gestione è un portato diretto della qualità di socio, il quale è tenuto a collaborare all’attività sociale sotto ogni profilo.

Non si è inoltre ritenuto che la comunicazione di recesso fosse contraria al principio di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., applicabile anche al contratto di società, per non essere stata preceduta da una formale richiesta di adempimento da parte della socia recedente.
Sul punto, la Corte di Appello ha infatti chiarito che:
– dalla citata norma non può farsi discendere un obbligo del socio “operativo” di sollecitare il socio inadempiente prima di esercitare la sua facoltà di recesso per giusta causa;
– la tolleranza di una situazione di fatto, anche per un tempo rilevante, non comporta alcuna preclusione.

Quanto a tale ultimo aspetto, si è evidenziato che il socio deve porre in essere tutte le attività inerenti all’amministrazione della società, a prescindere dalla richiesta dell’altro socio, che non è tenuto ad alcuna messa in mora, a ciò aggiungendosi che la mera tolleranza di un comportamento inadempiente non preclude l’esercizio del diritto di recesso dalla società per giusta causa, atteso che, in presenza di quest’ultima, tale diritto si configura come diritto potestativo del socio recedente, esercitabile in qualsiasi momento in cui ciò sia ritenuto opportuno.
La Corte di Appello, peraltro, aveva valorizzato anche il fatto che la socia avesse manifestato la sua intenzione di recedere dalla società già cinque mesi prima di comunicare ufficialmente il recesso.

La Cassazione ha avallato la decisione dei giudici del merito:
– da un lato, confermando che in tema di estinzione dell’obbligazione, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, volontà che non può, pertanto, formare oggetto di presunzioni (cfr. Cass. n. 3861/2004);
– dall’altro lato, fornendo alcune interessanti precisazioni circa l’applicazione del principio di buona fede e correttezza di cui all’art. 1375 c.c. al caso del recesso del socio.Il principio di buona fede si fonda sul dovere di solidarietà

In particolare, si è chiarito che il citato principio deve essere inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, prescindendo dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 9200/2021).

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza deve essere correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti e hanno confermato la sentenza impugnata rilevando che, nel corso del precedente grado di giudizio, la Corte di Appello aveva correttamente ed esaustivamente indagato su tali aspetti, compiendo valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

Si può, peraltro, notare come al caso di specie paia astrattamente applicabile anche il principio espresso dalla Cassazione n. 8567/2012 (seppure non richiamato nella pronuncia in commento), secondo il quale non sarebbe comunque ravvisabile un abuso del diritto nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi.

Fonte: Eutekne INFO

Maurizio MEOLI e Monica VALINOTTI

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