Una questione che si pone, in assenza di specifici chiarimenti ufficiali, riguarda il trattamento fiscale del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive.

Si fa riferimento al credito riconosciuto dall’art. 81 del DL 104/2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Tale misura, inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata poi prorogata per gli investimenti 2021 (art. 10 commi 1 e 2 del DL n. 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del DL 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1 comma 615 della L. 197/2022) e, da ultimo, per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del DL 75/2023).

In linea generale, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Tuttavia, a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020, “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5” del TUIR.
Tale regime di esenzione è riconosciuto nel presupposto che i sostegni economici siano strettamente connessi all’emergenza pandemica (cfr. ex multis risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 156/2023).

Nel caso di specie, né l’art. 81 del DL 104/2020 né il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196 prevedono espressamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del credito d’imposta. Inoltre, le citate disposizioni agevolative non fanno alcuno specifico riferimento all’emergenza epidemiologica.
Si rileva altresì che, ai fini del credito d’imposta in esame, è richiesto il rispetto dei regolamenti “de minimis” e non, come per altre disposizioni agevolative legate alla pandemia, del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.

Nella relazione illustrativa all’art. 81 del DL 104/2020 viene affermato che “la disposizione è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i proprio prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuare da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono in settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da «Covid-19», tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L’introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia”.

In senso conforme, nell’ambito del dossier all’art. 1 comma 615 della L. 197/2022 (primo trimestre 2023) è stato rilevato che “Tali ultimi soggetti operano in un settore – quello sportivo, in particolare a livello locale – caratterizzato, come specificato dal Governo all’interno della Relazione illustrativa, da un’alta visibilità e da una funzione sociale, e tuttavia in condizioni di difficoltà finanziarie acuite prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare quest’ultima, poi dalla crisi energetica, al punto da rischiare di compromettere la continuità aziendale di molte di queste società”.

Tanto premesso, l’agevolazione riguarda soggetti che non necessariamente sono impattati dall’emergenza, in quanto spetta a tutti i soggetti che effettuano gli investimenti in campagne pubblicitarie nel mondo sportivo. Di conseguenza, per questo legame solo mediato ed eventuale con la situazione emergenziale, non si ritiene possibile escludere l’imposizione ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020. In assenza di altra previsione normativa, il credito d’imposta si ritiene sia quindi fiscalmente rilevante.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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