Il decreto “correttivo ter” del Codice della Crisi, attuativo della L. 20/2019 e L. 53/2021, che potrebbe approdare a breve in CdM, contiene diverse modifiche per fronteggiare le criticità interpretative e applicative emerse nell’attuazione del DLgs. 14/2019.
Stando alla bozza circolata, tra le novità spicca la possibile introduzione nella composizione negoziata – per le imprese maggiori e per quelle sotto soglia – di un accordo con i creditori pubblici, che consenta di negoziare il debito fiscale (anche per tributi locali) e previdenziale senza snaturare la composizione, ma migliorandone l’efficacia. All’art. 23 del DLgs. 14/2019, dedicato agli esiti del procedimento, sarebbe quindi introdotto il comma 2-bis, che legittimerebbe l’imprenditore a formulare una proposta transattiva ai creditori pubblici, che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell’esperto, produrrebbe effetti con il deposito presso il tribunale, ma non sarebbe possibile ricorrere al cram down, non essendo prevista una fase di omologazione. L’accordo, invece, sarebbe soggetto alla verifica di regolarità formale del giudice, che ne autorizzerebbe l’esecuzione, risolvendosi “di diritto” in caso di apertura della procedura liquidatoria o di accertamento dell’insolvenza, ovvero in caso di grave inadempimento, per tale intendendosi il mancato pagamento di almeno 3 rate consecutive o, in caso di accordo che non preveda la rateizzazione, delle somme dovute entro il termine di 90 giorni dalla scadenza stabilita.
Come osservato nella bozza della Relazione illustrativa, in caso di mancanza di accordo, l’imprenditore, avvalendosi degli strumenti di tipo giurisdizionale, potrebbe comunque aspirare al cram-down.
Quanto ai presupposti oggettivi, invece, potrebbe essere chiarito – risolvendo i dibattiti sul tema – che l’accesso alla composizione ex art. 12 del DLgs. 14/2019 è consento all’impresa quando in stato crisi o di insolvenza, ovvero “anche quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”. Si confermerebbe, inoltre, quanto già sostenuto nella prevalente giurisprudenza sul tema delle misure protettive, destinate a operare tanto erga omnes quanto in maniera selettiva.
Quanto alle misure premiali, all’art. 25-bis del DLgs. 14/2019, potrebbe essere introdotto il contenuto dell’art. 38 del DL 13/2023, conv. L. 41/2023 per il piano di rateizzazione fiscale fino a 120 rate e per le note di variazione IVA ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/1972.
Molto significativa è la modifica dell’art. 25-octies del DLgs. 14/2019 in base alla quale l’obbligo di segnalazione di una situazione di crisi o insolvenza (e non dei segnali di difficoltà o di pre-crisi, anche per evitare segnalazioni troppo precoci) ricade sia sull’organo di controllo (tipicamente il collegio sindacale) sia sul revisore legale. Ai fini dell’attenuazione o esclusione delle responsabilità e salvo il caso di “colpevole ignoranza”, la segnalazione è tempestiva nei 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni ex art. 2 comma 1 lett. a).
L’effetto sospensivo degli obblighi di riduzione del capitale sociale e della causa di scioglimento potrebbero aversi dalla domanda “con riserva” fermi gli effetti prodotti ex art. 20 del DLgs. 14/2019.
Quanto alla transazione fiscale, estesa anche per i tributi locali e previdenziale negli accordi di ristrutturazione ex art. 63 del DLgs. 14/2019, la richiesta di omologazione sarà proposta una volta ottenuta l’adesione del creditore pubblico o decorsi i 90 giorni; potrebbe stabilirsi che il debitore sarà tenuto ad avvisare dell’iscrizione della domanda nel Registro Imprese i creditori pubblici e, da tale momento, decorrerebbe il termine per l’opposizione ex art. 48 comma 4 del DLgs. 14/2019.
Quanto al cram down – che opererebbe anche per i tributi territoriali – per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 63 potrebbe recepire il contenuto della L. 103/2023 conv. del DL 69/2023. Dal deposito della proposta di transazione, opererebbe anche l’automatic stay per i creditori pubblici, impedendo, nei successivi 90 giorni, l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari relative ai crediti oggetto di tale proposta.
Si registra poi la modifica all’art. 6 lett. d) del DLgs. 14/2019, che consentirebbe di attribuire la prededucibilità ai crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata, o dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni richieste dagli organi medesimi. Verrebbe poi precisato, invece, che la prededucibilità permane quando si susseguono più procedure esecutive o concorsuali, che regolino una “coincidente situazione di dissesto”, in linea con l’orientamento giurisprudenziale.
Apprezzamenti sul testo sono stati espressi anche dal CNDCEC. Nel comunicato stampa diffuso ieri si legge, tra l’altro, della modifica dell’art. 356 del Codice. “L’albo dei Gestori diventerebbe elenco – ha sottolineato il Presidente Elbano de Nuccio – con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che, per definizione normativa, sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici da quanti non lo sono: per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocinio attualmente previsto nel testo vigente”.
FONTE: Eutekne Info
Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA