È atteso per oggi, in base alle anticipazioni fornite, il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del servizio web che consentirà il collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi.
Nello specifico, per gli esercenti che utilizzano i registratori telematici, il servizio sarà accessibile dall’area riservata all’interno del portale Fatture e Corrispettivi. Per chi utilizza la procedura “Documento commerciale online”, invece, il collegamento andrà effettuato mediante una nuova funzionalità attivata all’interno della procedura medesima.
Per quanto riguarda le tempistiche, si ricorda che decorrono dalla data di rilascio del servizio i 45 giorni per effettuare l’abbinamento dei POS già attivi o attivati nel mese di gennaio 2026 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025). Considerando come riferimento il 5 marzo, dunque, la prima scadenza sarebbe quella del 19 aprile.
Invece, per gli strumenti in relazione ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato dopo il 31 gennaio 2026 l’abbinamento logico andrà effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ad esempio, nel caso di un POS attivato dal 9 febbraio, l’adempimento potrà essere assolto a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.
Gli stessi termini valgono anche per le variazioni dei collegamenti già registrati (es. dismissione di un POS già in uso a gennaio). In tal caso occorrerà determinare la scadenza facendo riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione.
A livello operativo, secondo quanto indicato nella Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, l’esercente che utilizza i registratori telematici o i Server RT visualizzerà, all’interno del servizio, sia l’elenco dei registratori censiti e attivati, sia l’elenco dei POS che risultano a lui intestati e attivi nel mese di riferimento. In caso di mancata indicazione di un POS, la procedura consente di inserirne manualmente i dati.
Per procedere al collegamento occorre conoscere la matricola del registratore, i dati identificativi dello strumento di pagamento e indicare l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale gli strumenti vengono utilizzati (salvo che si tratti di attività in forma ambulante).
Sono da collegare sia i dispositivi fisici (compresi i c.d. “soft-POS”, ossia le app che, installate su un tablet o uno smartphone, consentono di utilizzarlo come terminale per pagamenti contactless), sia quelli virtuali (che consentono di gestire e autorizzare i pagamenti su piattaforme on line o app). I primi sono identificati mediante la matricola del terminale (Terminal ID) e il codice fiscale e la denominazione dell’operatore finanziario; i secondi, invece, sono identificati soltanto tramite i dati dell’operatore finanziario.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia nelle FAQ pubblicate, è consentito il collegamento multiplo. Tuttavia, i POS fisici possono essere collegati a più registratori soltanto se presenti nel medesimo punto vendita.
Chi utilizza Server RT cui sono collegati più punti cassa deve abbinare i POS alle matricole dei soli Server RT.
Si segnala, poi, che la procedura presenta delle differenze a seconda del numero di registratori di cui è titolare l’esercente. In particolare, per coloro che gestiscono un numero rilevante di RT e POS, è possibile accedere a un servizio di collegamento massivo.
L’adempimento, nel caso di soggetti che utilizzano i registratori telematici, può essere effettuato anche tramite un intermediario, purché questi sia dotato di delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale Fatture e Corrispettivi. Chi utilizza la procedura “Documento commerciale online”, invece, deve provvedere in via diretta, non essendo il servizio delegabile.
Si ricorda che, in caso di mancato collegamento, sono previste sia la sanzione da 1.000 a 4.000 euro di cui all’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97, sia la sanzione accessoria ex art. 12 comma 3 del medesimo decreto, consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.
Per gli esercenti, inoltre, resta fermo l’obbligo, efficace dal 1° gennaio 2026, di memorizzare e trasmettere i dati dei pagamenti elettronici unitamente ai corrispettivi (art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015). Ciò deve avvenire al momento della registrazione delle operazioni, tramite RT o procedura web, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
Per la violazione di tale obbligo si applica la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97 (pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre), e, in caso siano contestate più violazioni, la sanzione accessoria di cui all’art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97 (sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese).
Fonte: Eutekne Info
Corinna Cosentino