L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento n. 133949 sulla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2019 dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Il provvedimento definisce, oltre agli elementi e alle informazioni a disposizione del contribuente, le modalità con cui:
– tali dati vengono messi a disposizione del contribuente;
– il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco;
– gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza;
– il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, l’invio è effettuato per posta ordinaria. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili, inoltre, dall’interessato all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può sanare le irregolarità, l’Amministrazione finanziaria distingue due ipotesi:
– se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;
– se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile agli errori di compilazione citati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Con adempimento tempestivo riduzione ex art. 13 del DLgs. 472/97
In entrambi i casi sono dovute le sanzioni. Il contribuente, però, può beneficiare della riduzione di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, in funzione della tempestività degli adempimenti. Nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’art. 1, commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
Fonte: Eutekne INFO
Redazione