L’indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 può essere fruita, a seconda dei casi, direttamente in busta paga, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, ovvero il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore.

Più in particolare, la norma prevede che il lavoratore debba fare richiesta al proprio datore di lavoro attestando, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di avere diritto all’indennità e indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli nonché la sussistenza dei requisiti.
Il comma 5 della disposizione in esame prevede poi che l’indennità venga riconosciuta anche qualora:
– non sia stata erogata dal sostituto d’imposta;
– le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta.

Con riferimento alla prima questione, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il lavoratore che non abbia ricevuto l’indennità dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza potrà beneficiarne, fermo restando il possesso di tutti i requisiti, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
È il caso, ad esempio, del lavoratore che non ha certezza circa il possesso di tutti i requisiti (in particolar modo quelli reddituali) e decida di non presentare la richiesta di riconoscimento al datore di lavoro e verificare così la spettanza una volta venuto a conoscenza di tutti i dati necessari. In questo modo, il lavoratore evita il riconoscimento dell’indennità in busta paga e la successiva restituzione in sede di conguaglio, o all’atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora non spettante.

In tale situazione rientra anche il lavoratore cessato durante il 2024 e che si ritroverebbe nel mese di dicembre senza sostituto d’imposta e quindi senza retribuzione e tredicesima. In questo caso, come anticipato su Eutekne.info, poi confermato anche dalla circolare n. 19/2024, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti.

Nella seconda questione rientrano invece tutti quei lavoratori che percepiscono la retribuzione da parte del datore di lavoro ma quest’ultimo non può effettuare la ritenuta fiscale in quanto privo della qualifica di sostituto d’imposta. È il caso, come indicato anche nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento, dei datori di lavoro domestico, i quali erogano la retribuzione al lavoratore (compresa la tredicesima mensilità), ma non effettuano alcuna ritenuta fiscale. Tali lavoratori non possono beneficiare dell’indennità in busta paga, ma potranno farlo solo in sede di dichiarazione dei redditi.

Casi particolari riguardano invece due categorie di lavoratori, gli edili e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD). I primi hanno il datore di lavoro con la qualifica di sostituto d’imposta ma non ricevono da quest’ultimo la tredicesima mensilità, in quanto erogata direttamente dalla Cassa edile. Stante quanto previsto espressamente dal dettato normativo (confermato anche dalla circ. n. 19/2024), che prevede l’erogazione dell’indennità – da parte del sostituto d’imposta – “unitamente alla tredicesima mensilità”, il datore di lavoro edile non potrebbe riconoscere al dipendente l’indennità in questione, non pagando direttamente la tredicesima mensilità al lavoratore.

Discorso leggermente diverso per gli OTD, i quali non ricevono la tredicesima nel mese di dicembre, come la generalità dei lavoratori, ma i datori di lavoro corrispondono, assieme alla normale retribuzione, il c.d. “terzo elemento” (pari al 30,44%) che sostituisce tredicesima e quattordicesima, nonché festività e ferie.
Fermi restando i dubbi applicativi non esemplificati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, rimane comunque la possibilità per gli edili e gli OTD di beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi, qualora in possesso dei requisiti.

La dichiarazione deve infine essere utilizzata anche per la restituzione dell’indennità percepita ma non spettante. Infatti, se il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

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