Nessuna conseguenza per i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI e IRAP 2021 indicando comunque i contributi e le indennità detassate a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020, senza tener conto delle indicazioni fornite con l’avvertenza pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2021. Lo ha chiarito l’Agenzia, con una nuova risposta pubblicata nelle “FAQ – aiuti di stato”, sezione presente sul proprio sito internet nella pagina di ciascun modello dichiarativo 2021.

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del DL n. 137/2020 ad opera dell’art. 1-bis del DL n. 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), introdotto in sede di conversione (L. n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP).
Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli.
Secondo la medesima avvertenza, “resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza”.

Al riguardo, è stato chiesto quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la suddetta avvertenza.
L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet, ha affermato che nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente.

I dati non saranno inviati per la registrazione all’RNA

Nella risposta l’Agenzia precisa inoltre che i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle Entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

CONDIVIDI